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Venerdì, 26 Aprile 2024
Calcio

Il giudice sportivo dà ragione alla Bisaccese: 3-0 col Gesualdo

La società ha vinto il reclamo per l'inserimento in distinta e l'impiego in gara del calciatore classe 1992 Diabaka Dylan Baptiste

Il sostituto giudice sportivo territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva Bisaccese rilevato che con l’atto introduttivo è censurata la regolarità della gara contro il Gesualdo per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in gara il calciatore Diabaka Dylan Baptiste (nato il 18/03/1992) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; in particolare secondo la reclamante essendo un calciatore straniero in base all’art.40 quater delle N.O.I.F. egli avrebbe sottoscritto un rinnovo del tesseramento (aggiornamento posizione) in favore della società Gesualdo qualche giorno prima della disputa della gara. La data della consegna del tesseramento con firma elettronica al portale della Lnd iscrizioni non determina la decorrenza del tesseramento, infatti essendo il calciatore comunitario (EE) il suo rinnovo di tesseramento decorrerebbe dalla data di completamento della pratica, che viene validata con l’inserimento nel tabulato della società Gesualdo. Alla data della disputa della gara il tesseramento del calciatore non risultava ancora validato e pertanto secondo la reclamante ne deriverebbe la posizione irregolare ai fini del tesseramento.

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