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Scuole, prorogata la chiusura a Mercogliano

Ecco l'ordinanza del sindaco Vittorio D'Alessio

Con l'Ordinanza n.102 del 24 novembre 2020, il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio ha disposto, fino al 5 dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino.

La decisione scaturisce da una valutazione articolata della situazione epidemiologica locale, dall' incrocio dei dati comunicati all'Ente dall' ASL, dall' andamento del contagio nella fascia della popolazione coinvolta nell'attività scolastica e dalla necessità di contenere la mobilità e la socialità che inevitabilmente la riapertura delle scuole determinano.

Ordinanza n.102 del 24 novembre 2020

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto del Comune di Mercogliano;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 è stato disposto, tra l’altro: − all'art. 1, comma 9, lett s), che “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)”; − all'art. 1, comma 9, lett s), che “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”
RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SarS  Cov. 2 Covid -19;
VISTE le ordinanze del Ministero della salute del 21 settembre 2020 , 25 settembre 2020, 07 ottobre 2020 recanti tutte “Ulteriori misure uregnti in materia di contenimento e gestione delle'emrgenza epidemiologica da Covid 19”;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 ed in particolare l'art. 3 così rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;
VISTA, inoltre, l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che ha disposto l'applicazione sul territorio regionale della Campania delle disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM innanzi richiamato;
VISTE, in particolare, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn. 86 del 30 ottobre 2020, 87 del 31 ottobre 2020, 89 del 5 novembre 2020 e 90 del 15 novembre 2020 in ordine alle “Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza”;
RICHIAMATA nello specifico l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale si stabilisce:

  • con decorrenza dal 16 e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
  • con decorrenza dal 16 e fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
  • sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della sez. V del TAR Campania n. 02026/2020 REG. PROV. CAU. e N. 04172/2020 che, fra l'altro, chiarisce che:

  • “l'intevenuta emanazione del DPCM 4 novembre non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM ), o da specificità locali , giustificative del potere di ordinanza contigibile e urgente, in generale previsto dall'art 32 della L. 833/1978 ,e, comunque dall'art. 3 del d.l. 25 mazrzo 2020 n. 19 e successive modificazioni ...”;
  • le ordinanze regionali ed in particolare la n. 89/2020, adotatte in materia di sospensione delle attività didattiche, “ … sono, non irragionevolemente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare e sul prevedibile impatto sul SSR , tenuto conto …. del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al Covid – 19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risulati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini”; 

LETTA l'ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania in ordine alle “Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria”;
PRESO ATTO che l'Unità di Crisi Regionale, sulla base dell'esame dei dati epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di prevenzione e nel monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica, anche a livello locale, al fine della adozione tempestiva di specifiche misure di prevenzione eventualmente necessarie in relazione a peculiari contesti locali da parte dell'Autorità sanitaria competente;
CONSIDERATO che sulla base dei dati comunicati all'Ente dal competente Dipartimento di prevenzione della ASL Avellino si continua a registrare un sensibile incremento del numero dei contagi sul territorio comunale anche tra i genitori degli alunni frequentanti le scuole cittadine, circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a solo una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico della Città di Mercogliano, un incremento del rischio del contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;
DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che , pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza,  al poetre di ordinanza contigibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
 VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
CON i poteri conferiti
ORDINA
Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata e per le motivazioi di cui in premessa, da intendersi integralemnte richiamate nel presente dispositivo:
1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 5 dicembre 2020, su tutto il territorio comunale, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Mercogliano, inclusi asili nido e scuole dell'infanzia, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica  a distanza;
1.2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
AVVERTE
 
che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;
 
DISPONE
 
che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online,  sul sito internet del Comune e sull'App istituzionale MyMercogliano;
 
che la stessa sia trasmessa per notifica:
 
> a S.E. il Prefetto di Avellino;
> al Presidente della Regione Campania;
> all'ASL Avellino – Dipartimento di Prevnzione;
> al Comando della Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Mercogliano;
> al MIUR Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed al MIUR Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale di Avellino;
> Ai Responsabili di Settore dell'ente;
> Ai Dirigenti Scoalstici;
INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

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