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Nel nuovo decreto arriva la certificazione Verde-Covid: ecco cos'è

Servirà come pass per gli spostamenti tra regioni

"Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi". 

Ecco quanto recita la bozza del decreto sulle riaperture dal 26 aprile nella quale si legge che"Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla". 

Spostamenti consentiti a chi ha il pass 

Tuttavia a bozza del nuovo Dl Covid messa a punto dal governo prevede che anche gli spostamenti in fascia rossa e arancione saranno consentiti, ma solo "ai soggetti muniti delle certificazioni verdi" e cioè comprovanti l'avvenuta vaccinazione Covid o la negatività a un test molecolare o antigenico rapido. Secondo la bozza del decreto, "dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno", e "nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai figli minorenni e a persone con disabilità o non autosufficienti conviventi".

Le condizioni 

All'articolo 10 della bozza del decreto si spiega che le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare "una delle seguenti condizioni":

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2.

Le multe 

L'apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde. Alle sanzioni è dedicato l'articolo 13. "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata e' utilizzata per svolgere attivita' o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

Possibilità di spostarsi senza pass

Rimane la possibilità di muoversi da queste aree per lavoro, salute e urgenza con autocertificazione. Chi viaggia per turismo dovrà invece avere il pass.

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