rotate-mobile
Attualità Casalbore

Scuole, prorogata la chiusura anche a Casalbore

La comunicazione dell'Amministrazione Comunale è giunta in serata

ADOZIONE Dl ULTERIORI MISURE PREVENTIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA NAZIONALE LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI E DIFFERIMENTO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE.

IL SINDACO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTA la Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIDIY' (G.U. n. 61 del 9-3-2020);

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'Il marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-IY', che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-IY';

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 202C'; VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 202C';

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, la Regione Campania è stata inserita in area "rossa";

RILEVATO che l'Unità di Crisi della Regione Campania, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici regionali e all'esito di specifica istruttoria svolta in riferimento alle misure di ripresa delle attività scolastiche, con relazione acquisita al prot. della Regione Campania COVID-19/SA n.66 del 15.11.2020/E ha rassegnato le seguenti conclusioni "...non prima del 24 novembre 2020 si ritiene che le attività della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria potranno riprendere in presenza, ove ritenuto indispensabile alle esigenze dei minori e delle famiglie. Per tutti gli altri ordini e gradi scolastici, nonché per le attività di laboratorio, la situazione a tutt'oggi registrata, anche relativa alle specifiche fasce di età, induce a ritiene necessaria la conferma della didattica a distanza almeno per ulteriori due settimane";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 15 novembre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza. — Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea."

ATTESO che la suddetta Ordinanza ha disposto, con riferimento al territorio della Regione Campania, a far data dal 24 novembre 2020 la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 06 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ed a far data dal 30 novembre 2020 la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dando mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare l'effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

RILEVATO che negli ultimi giorni sono stati registrati, anche sul territorio comunale, ulteriori casi di positività al virus e, per alcune persone è stata disposta, in via precauzionale, la quarantena domiciliare unitamente al proprio nucleo familiare;

PRESO ATTO dell'attività di screening che le AA.SS.LL. territorialmente competenti stanno effettuando, solo su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi e, quindi, del relativo lasso di tempo necessario per la conoscenza dei relativi risultati, indispensabile ai fini della ripresa, in sicurezza, delle attività scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al calendario scolastico allorquando, come nella ipotesi di cui trattasi, sussistono le condizioni per posticipare la ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il rispetto del protocollo sanitario in materia di prevenzione del Covid-19;

DATO ATTO che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza Sindacale n. 64 del 19/11/2020 contenente ulteriori misure preventive in relazione all'emergenza nazionale legata alla diffusione del covid-19 differimento ripresa attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO, infine, che alla data della presente ordinanza non si ha ancora contezza né dell'impianto giuridico legislativo del prossimo DPCM e né delle determinazioni del Ministero della Salute relative alla verifica della situazione epidemiologica sul territorio regionale;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

- un ulteriore differimento dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alla data del 9 DICEMBRE 2020;

DEMANDA

alla polizia locale per il controllo e l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente ordinanza

PRECISA

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Scuole, prorogata la chiusura anche a Casalbore

AvellinoToday è in caricamento