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Elezioni Solofra

Elezioni Solofra, propaganda elettorale e comunicazione politica

La circolare dell’Ufficio Provinciale Elettorale

Elezioni comunali a Solofra. Di seguito la circolare dell’Ufficio Provinciale Elettorale.

"Oggetto: Comune di Solofra - Rinnovazione delle operazioni elettorali comunali nelle sezioni nn. 3 e 5 di domenica 17 e lunedì 18 settembre 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco domenica l e lunedì 2 ottobre 2023 - Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento al turno di elezioni di cui all'oggetto, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Riepilogo

l) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

4) Uso di locali comunali.

5) Agevolazioni fiscali.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

7) Diffusione di sondaggi demoscopici

8) Inizio del divieto di propaganda.

9) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

10) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comumcazione.

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale L'art. l, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta (cfr. in proposito circolare di questo Ufficio elettorale provinciale n. 1847/SE del 21.1.2014, consultabile anche sul sito www.prefettura.it/avellino nell'area "Circolari Prefettizie"). Ciò premesso, nella considerazione che le liste di candidati partecipanti alla ripetizione delle operazioni elettorali saranno le stesse ammesse alle elezioni di domenica 12 giugno 2022, il Commissario prefettizio, dal 33o al 3r giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 15 agosto a giovedì 17 agosto 2023), dovrà stabilire, delimitare ed assegnare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale alle tre liste ammesse alle elezioni comunali di domenica 12 giugno 2022, secondo l'ordine di ammissione delle stesse. 

2. Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 agosto 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; • ogni forma di propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili Sempre da venerdì 18 agosto 2023, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130 l 197 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4. Uso di locali comunali Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma l, e 20, comma 2, della legge lO dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

5. Agevolazioni fiscali Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
6. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica. In particolare, si fa richiamo ai provvedimenti emanati al riguardo in occasione delle ultime consultazioni elettorali dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera 87 /23/CONS del 30.03.2023 pubblicata sul sito web AGCOM il 3.04.2023).
7. Diffusione di sondaggi demoscopici Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 2 settembre 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
8. Inizio del divieto di propaganda Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 16 a lunedì 18 settembre 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare del Ministero dell'Interno a carattere permanente n. 1943 /V dell'8 aprile 1980).
9. Rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.
10. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) Ai sensi dell'articolo 9, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

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