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Elezioni Provincia, tutto quello che c'è da sapere

Vademecum per i sindaci e consiglieri comunali

Mercoledì 31 ottobre 2018 si andrà al voto alla Provincia di Avellino. L’elezione è riservata ai soli consiglieri e sindaci di 116 comuni irpini, fanno eccezione Taurasi e Mirabella Eclano poiché commissariati. Sono 1394 coloro che si recheranno al voto e dovranno scegliere un presidente e 12 consiglieri (saranno consegnate due schede). Le operazioni di voto si apriranno alle ore 8 e termineranno alle ore 20 di mercoledi 31 ottobre. Il giorno dopo, 1 novembre, le operazioni di scrutinio a partire dalle ore 9. Si voterà presso Palazzo Caracciolo,  il seggio elettorale centrale è costituito dai seguenti dipendenti: presidente Antonio Marro, scrutatori Raffaele Tarantino, Raffaella Spiniello, Margherita Pagliuca, Roberto Matarazzo con funzioni di segretario.

La sottosezione è presieduta da Giovanni Micera, con gli scrutatori Giuseppe tenore, Antonio Laiola, Luigi Ilario e Giuseppe Giuditta con funzioni di segretario.  

Sulla scheda delle liste questo l’ordine

1. PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA

2. L’ITALIA E’ POPOLARE

3. PARTITO DEMOCRATICO

4. PRIMA GLI IRPINI IDEE CUORE CORAGGIO

5. MODERATI PER L’IRPINIA

Per quella dei presidenti

  1. DOMENICO BIANCARDI
  2. MICHELE VIGNOLA

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014. 2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno. 2. L'elettore può esprime il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alle ore 9 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a: a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale; b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato. 3. Le schede non votate sono conservate e sigillate. 4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di “tabelline” pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia. 5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale. 6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che: a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale; b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste); c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. 8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra: a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti; b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati. 9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

 PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all’art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE 

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi. 2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D’Hondt e le disposizioni stabilite dall’art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014. 3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. 4 A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

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