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Sabato, 27 Aprile 2024
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Movida ad Avellino, ecco l'ordinanza per la pedonalizzazione di Via Lorenzo De Concilii

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale

Ordinanza ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7 bis, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.- Via Lorenzo De Concilii.

IL SINDACO

CONSIDERATO

  • che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo, con un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida;
  • che in particolare alla Via Lorenzo De Concilii, per la presenza di molteplici e frequentati locali, si determina, soprattutto nei fine settimana, una situazione di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

  • che tali fenomeni avranno certamente un incremento in considerazione della festività del Ferragosto Avellinese; 

  • Le richieste pervenute dai cittadini residenti nella zona, ed in particolare la petizione di un  Comitato di Cittadini appositamente costituito;

RITENUTO

  • urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone;

  • mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;

  • che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

  • che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

RILEVATO

  • la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;

RITENUTO

  • adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;   

  • che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

VISTI

  • la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19 attualmente vigente;

  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,

comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”

comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare : l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

  • il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

  • la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “ … eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (…) e indispensabili per la protezione della salute umana (…), dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

  • gli artt. 3, comma 1, n. 2 e 7, comma 9 cpv, del D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modiche ed integrazioni;

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, in via del tutto sperimentale,

nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 agosto 2022, dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:

  1. la pedonalizzazione di Via Lorenzo De Concilii, con divieto di transito e di circolazione;
  2. divieto di circolazione in Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Concilii e l’intersezione con Via Sellitto/Del Gaudio;
  3. obbligo di svolta a sinistra in Via Sellitto all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Roma,
  4. obbligo di svolta a sinistra in Viale Italia all’intersezione con Via F.lli Ciocca per i veicoli provenienti da Via Marconi/Dorso;
  5. obbligo di svolta a destra in Via F.lli Del Gaudio all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Colombo.

Restano esclusi i residenti, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, debitamente autorizzate e con esposizione del relativo permesso, i mezzi di soccorso ed i mezzi delle forze di polizia.

Ai titolari degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche eventualmente in concessione, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale o di personale qualificato addetto alla sicurezza e di rispettare i limiti posti per le emissioni sonore.

Dovrà essere assicurato in ogni caso un passaggio libero sulla strada di mt. 3,50 per i mezzi di soccorso e per i residenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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