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Economia

Partono i saldi, regole e consigli 'antifregature'

Al via questa mattina gli sconti invernali

Federconsumatori spiega alcune semplici regole da tenere a mente in occasione dei saldi invernali, al momento dell’acquisto per evitare sgradite sorprese.

In primo luogo i prezzi.

L’art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto, nonché la percentuale di sconto. Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita sarebbe utile, inoltre, separare negli espositori le due categorie di prodotto.

Lo sconto riportato sul cartellino è quello che l’esercente è tenuto ad applicare, quindi, se alla cassa venisse chiesto il pagamento di una cifra differente, è opportuno farlo subito presente al negoziante. In caso di difficoltà, Federconsumatori consiglia di rivolgersi alla Polizia Municipale. La normativa vigente, inoltre, obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, l’associazione sottolinea la possibilità di segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.

In linea di massima, comunque, è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano entrambi i prezzi (quello pieno e quello scontato) e la percentuale di sconto. Attenzione anche alle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), che potrebbero nascondere un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto.

Prove e cambi

I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante. Nel caso in cui il negoziante lo consenta, è sempre meglio provare l’articolo e, prima del pagamento, chiedere all’esercente termini e condizioni per l’eventuale possibilità di sostituzione. In generale Federconsumatori consiglia di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi: potrebbe essere indice di poca trasparenza.

Saldi invernali, garanzie in caso di prodotto difettoso

Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso.

Il D.Lgs. n. 24/2002 stabilisce un periodo di garanzia di due anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo: è quindi bene conservare lo scontrino (e possibilmente fotocopiarlo, considerando che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi) per chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso o che presenti un vizio di conformità che ne pregiudichi l’utilizzo, emerso entro i 24 mesi dall’acquisto.

In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o, ancora, scegliere la risoluzione del contratto. L’opzione scelta non deve risultare comunque eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile per il venditore. L’associazione ricorda, inoltre, che il bene deve essere conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate: nel caso in cui questo non avvenga, il cliente può chiedere il rimborso del prezzo pagato. Anche la pubblicità deve rispondere a tale criterio.

Nel caso in cui il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri o venga richiesto il pagamento delle riparazioni adducendo la mancata copertura del difetto nel quadro della garanzia, ma tali dichiarazioni non risultino opportunamente dimostrabili, il consumatore potrà rivolgersi al Giudice di pace del Tribunale più vicino oppure chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori.

Al fine di evitare equivoci, l’associazione sottolinea che gli impegni assunti dal produttore, cioè le garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale; quindi riparazioni e sostituzioni devono essere richiesti direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo, in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del produttore.

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