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Cronaca Pratola Serra

Decreti giudiziari e impedimenti elettorali: l'inidoneità di candidatura a Pratola Serra

La Corte di Appello ha emesso un provvedimento che impedisce a Galdo Marianna, Capone Angelo e De Palma Felice di candidarsi alle prossime elezioni

Il 26 ottobre 2020, un decreto del Presidente della Repubblica Italiana, emesso in seguito a una delibera del Consiglio dei Ministri datata 22 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 5 dicembre successivo, sciolse il consiglio comunale del Comune di Pratola Serra. Questa decisione fu presa a causa di evidenti interferenze della criminalità organizzata, che avevano compromesso il regolare svolgimento delle attività comunali e ne avevano minato l'imparzialità. L'amministrazione comunale di Pratola Serra, guidata dal sindaco Emanuele Aufiero e dal presidente del consiglio comunale Antonio Aufiero, fu colpita dallo scioglimento. Entrambi avevano precedentemente ricoperto ruoli di rilievo all'interno dell'amministrazione, con Antonio Aufiero che aveva già servito come sindaco per due mandati consecutivi, dal 2007 al 2017.

Successivamente allo scioglimento, il Ministero dell'Interno avviò un procedimento per dichiarare l'incandidabilità per due turni elettorali dei principali responsabili delle condotte che avevano portato allo scioglimento del consiglio comunale. Tra questi figuravano Emanuele Aufiero, Antonio Aufiero, Marianna Galdo, Angelo Capone, Simona Silano e Felice De Palma. Il Tribunale di Avellino emise un decreto nel maggio 2021 dichiarando l'incandidabilità di alcuni degli amministratori coinvolti e condannandoli al pagamento delle spese legali. Questa decisione fu successivamente oggetto di appello da parte di alcuni degli interessati. La Corte di Appello di Napoli, nel luglio 2022, confermò l'incandidabilità di Emanuele e Antonio Aufiero, ma accolse il reclamo avanzato da Marianna Galdo, Angelo Capone e Felice De Palma, revocando la loro incandidabilità. Le questioni legali in merito a questa vicenda continuarono a essere discusse anche in seguito. Nel 2023, la Corte Suprema dichiarò inammissibili i ricorsi presentati dagli Aufiero, confermando così la loro incandidabilità definitiva. Tuttavia, accolse il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno nei confronti di Galdo, Capone e De Palma, rinviando il caso alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio.

Adesso, la Corte di Appello ha emesso un provvedimento che impedisce anche a Galdo Marianna, Capone Angelo e De Palma Felice di candidarsi alle prossime elezioni per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo, così come alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per due turni elettorali successivi alla definitività di tale decisione. Inoltre, è stata confermata la condanna dei suddetti al pagamento, in solido tra loro, di spese ed onorari di giudizio a favore del Ministero dell'Interno, per un totale di euro 4.450,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. secondo le leggi vigenti. Galdo Marianna, Capone Angelo e De Palma Felice sono stati altresì condannati al pagamento, in solido tra loro, di spese ed onorari di giudizio delle fasi di impugnazione, tra cui euro 9.991,00 per onorari per il giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello, euro 7.655,00 per onorari per il giudizio di legittimità, e euro 9.991,00 per onorari per il giudizio di rinvio, oltre a rimborso spese forfettarie del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. secondo le leggi vigenti.

Infine, è stata revocata la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore di Galdo Marianna, Capone Angelo e De Palma Felice, e i predetti sono stati condannati alla restituzione al Ministero dell'Interno delle somme loro corrisposte in virtù della precedente statuizione, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento.

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