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Cronaca

Campania in zona arancione, ecco l'ordinanza completa

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza che comunica il passaggio in zona arancione

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  29  maggio  2020,
unitamente all'allegato report n. 40, dal quale, oltre alla  tendenza
di  un   lento   e   progressivo   peggioramento   della   situazione
epidemiologica  a  livello  nazionale,  si  evince  che  le   Regioni
Campania, Emilia Romagna e Molise presentano un'incidenza settimanale
dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti,  nonche'  uno
scenario «di tipo  2»  ed  un  livello  di  rischio  moderato  ovvero
moderato ad alta probabilita' di progressione; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  19  febbraio  2021  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 16-quater, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania,  Emilia
Romagna e Molise; 
  Sentiti i Presidenti  delle  Regioni  Campania,  Emilia  Romagna  e
Molise; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contenimento del contagio nelle  Regioni  Campania,  Emilia
                          Romagna e Molise 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021  e  fatta  salva  la
possibilita' di una nuova  classificazione,  alle  Regioni  Campania,
Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2  del
citato decreto. 
  2. La  presente  ordinanza  e'  efficace  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  per  un
periodo di quindici giorni. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2021 
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 311 

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