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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Superbonus: cosa è cambiato con il decreto del 29 Marzo?

Una domanda che in molti si pongono e a cui risponde un esperto, il dottore commercialista, Ciro Troncone

Ma cosa è cambiato effettivamente nella disciplina del Superbonus a seguito dell’ennesimo decreto dello scorso 29 Marzo? Una domanda che in molti si pongono e a cui risponde un esperto, il dottore commercialista, Ciro Troncone:

Fondamentalmente si è definitivamente spento, per chi non ha effettivamente iniziato i lavori, il diritto ad utilizzare i crediti di imposta come strumento di pagamento delle fatture al fornitore ed in alternativa il diritto a cedere gli stessi alle banche. Inizia così sempre più forte ad insinuarsi il dubbio che tanti di quei cantieri a metà, che ancora vediamo nella nostra Avellino, non troveranno mai più una conclusione.

Questo dubbio poi addiviene a certezza relativamente a tutti i condomini che seppur con lavori deliberati non erano ancora partiti, e che, sulla scorta di questo nuovo decreto, purtroppo non partiranno mai più.

Per capirci qualcosa però, dobbiamo fare un passo indietro ed esattamente tornare alla prima “tagliola” degli aventi diritto, posta in atto dal governo con il decreto-legge del 16 febbraio 2023 il numero 11, che, all’art. 2, portava la seguente sostanziale modifica in materia di cessione dei crediti fiscali:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1 lettere a) e b)”.

L'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 sono proprio le modalità che consentivano lo sconto in fattura (lettera a) e la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti (lettera b).

Le situazioni che sfuggivano alla precedente “tagliola” erano indicate nell’1-bis, in quanto, le disposizioni che eliminavano lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applicavano nei seguenti casi:


<>·Per spese sostenute relative ad interventi effettuati da condomini, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori  e risulti presentata la comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata (CILA). In caso di interventi comportanti   la   demolizione   e   la ricostruzione degli edifici, quando risulti   presentata in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto l'istanza   per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Il nuovo decreto-legge del 29 marzo allarga la soppressione della cessione del credito e dello sconto in fattura su quasi tutti i rimanenti soggetti precedentemente elencati e che erano ancora ammessi ai benefici. Qquindi saltano barriere architettoniche, iacp, cooperative ed onlus.

Inoltre, anche per i condomini che la scampano, il decreto aggiunge una ulteriore e rilevantissima condizione che mira in sostanza a colpire le cosiddette “cilas dormienti”.

Per i più, spieghiamo che le “cilas dormienti” sono comunicazioni di inizio lavori presentate in tempo utile per avere diritto al 110%, alle quali però non ha fatto seguito una effettiva cantierizzazione, rimanendo quindi solo sulla carta..

Infatti, il comma 5 dell’art 1, aggiunge che:

“Le disposizioni di cui all’art…….., non si applicano agli interventi……per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.”

Quindi, non possiamo scampare alla tagliola se non siamo in grado di dimostrare che effettivamente abbiamo iniziato i lavori.

Saltano così le migliaia e migliaia di cilas presentate in tutti i comuni italiani mandando contestualmente in fumo miglia di lavori già appaltati e già contrattualizzati ma non ancora avviati.

Si salvano gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24agosto 2016 e quelli danneggiati   dagli   eventi   meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della regione Marche.

Si salva anche chi, come detto in apertura, aveva effettivamente iniziato i lavori, ma questo decreto va comunque a complicargli la vita.

In primo luogo per le fatture 2023, hanno tolto la “scappatoia” della remissione in bonus che consentiva di fare tutti gli adempimenti prima della scadenza della dichiarazione dei redditi, quindi con tutta calma nel prossimo autunno, fissando invece quale scadenza il 4 aprile, oramai passato.

I più maliziosi potranno pensare che questa scadenza folle, possa essere stata concepita solo con l’astuzia di far decadere quanti più aventi diritto possibile.

Ancora, e queste sono questione che affliggeranno soprattutto i tecnici, il decreto istituisce un nuovo obbligo di comunicare all’ ENEA tutta una serie di informazioni sull’intervento agevolato prima di avviarlo.

L’omessa trasmissione di questi dati comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 o in alternativa la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Ma c’è anche la ciliegina sulla torta per le tante imprese edili che ancora cercano di vendere i loro crediti pur di non fallire, ovvero si crea una ulteriore difficoltà alla circolazione dei crediti, introducendo all’Art. 4 l’inutilizzabilità dei crediti d’imposta in presenza di iscrizioni a ruolo presso gli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 10.000,00, oltre al Divieto di compensazione dei crediti in presenza di carichi superiori a 100mila euro.

Il divieto suddetto non riguarderà i debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali.

In sintesi, la strada per tutti coloro che ancora si stanno barcamenando nell’avventura Superbonus da oggi sarà ancor più in salita.

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