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Manocalzati, ecco l'ordinanza anti-inquinamento del sindaco Tirone

Il provvedimento è stato firmato in data odierna dal primo cittadino al fine di regolamentare l'abbruciamento dei residui vegetali

Con apposita ordinanza firmata dal sindaco Pasquale Tirone, il Comune di Manocalzati ha predisposto un piano anti-inquinamento atto a regolamentare l'abbruciamento dei residui vegetali in tutto il territorio comunale.

Il testo integrale dell'ordinanza

OGGETTO: INQUINAMENTO DELL'ARIA NELLA CITTA' DI AVELLINO E NEI COMUNI DELL'HINTERLAND. ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con la Legge Regionale n.° 36 del 03/08/2020 "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria", la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;

- la Regione Campania, in attuazione all'art. 2 della L.R. nº 36 del 03/08/2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la "Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili": in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;

- su iniziativa dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e con la collaborazione della Provincia di Avellino si sono tenuti in data 4, 18 e 23 febbraio 2022 tre incontri in modalità da remoto con la partecipazione della Regione Campania, di ARPA Campania, ASL Avellino e i Comuni dell'Area Vasta dell'hinterland avellinese, finalizzati a trovare azioni operative necessarie al miglioramento della qualità dell'aria.

Considerato che:

- durante i succitati incontri è emersa la necessità di regolamentare, nei Comuni dell'hinterland avellinese, gli abbruciamenti di residui vegetali individuati come une delle cause della cattiva qualità dell'aria e dei continui superamenti riscontrati di PM10;

- a tal proposito è stato predisposto, discusso e condiviso un calendario, basato su quattro settimane, in base al quale sono stati individuati, per ciascun territorio comunale, i giorni dove è possibile consentire gli abbruciamenti di residui vegetali; in particolare si è pensato di consentire gli abbruciamenti per due giorni nella prima e terza settimana evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di giorni tra comuni confinanti e vietando completamente gli abbruciamenti durante la seconda e quarta settimana

Ritenuto, inoltre, che nei giorni in cui saranno consentiti gli abbruciamenti, gli stessi dovranno avvenire nelle ore più calde della giornata e garantendo una fiamma viva, limitando al minimo la produzione di fumo, al fine accelerare la combustione.

Dato atto che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

Visto il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 nr. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 testualmente recita"... Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) eb), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...";

Richiamati:

- l'art. 32 della Costituzione; + la legge 23/12/1978, n.° 833; + il d. lgs. 31/03/1998, n.° 112, art. 117;

- il d. lgs. 267/2000, artt. 50 e 54 e succ. mod. e int.:

- il d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., con particolare riferimento agli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1 lett. f); l'art. 2 della L.R. n° 36/2020;

ORDINA

1. che nell'intero territorio comunale di Manocalzati, gli abbruciamenti di residui vegetali, come definiti dalla norma vigente, si svolgano coerentemente a quanto condiviso negli incontri citati in premessa secondo sui gli abbruciamenti sono consentiti per due giorni settimanali, seguiti da una settimana di divieto assoluto;

2. che a partire dal 28 febbraio 2022, pertanto, su tutto il territorio comunale, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, sono consentite esclusivamente nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 16.00, secondo il seguente calendario:

Settimana: 

dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 Abbruciamenti consentiti il martedì e il venerdì

dal 07 al 13 marzo 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 20 marzo 2022 Abbruciamenti consentiti il martedi e il venerdì

dal 21 al 27 marzo 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 28 marzo al 3 aprile 2022 Abbruciamenti consentiti il martedì e il venerdì 

dal 04 al 10 aprile 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 11 al 17 aprile 2022 Abbruciamenti consentiti il martedì e il venerdì

dal 18 al 24 aprile 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 25 aprile al 01 maggio 2022 Abbruciamenti consentiti il martedi e il venerdì

dal 02 al 08 maggio 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 09 al 15 maggio 2022 Abbruciamenti consentiti il martedi e il venerdì

dal 16 al 22 maggio 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 23 al 29 maggio 2022 Abbruciamenti consentiti il martedi e il venerdì

dal 30 maggio al 05 giugno 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

dal 06 al 18 giugno 2022 Abbruciamenti consentiti il martedi e il venerdì

dal 13 al 19 giugno 2022 Divieto di abbruciamento per tutta la settimana

Le operazioni di accensione dei fuochi, nei giorni ed orari consentiti, dovranno avvenire in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento ed in modo da generare fiamma viva. Le stesse operazioni devono garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia senza arrecare danno alle persone e alle cose. Per tutta la durata dell'abbruciamento dovrà essere assicurata, fino al completo spegnimento del cumulo, la costante vigilanza da parte di persona maggiorenne;

4. L' abbruciamento del materiale agricolo e forestale deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai dell' art. 674 del Codice Penale(getto pericoloso di cose);

5. nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestale è sempre vietata;

6. nei casi di applicazione della procedura operativa di emergenza polveri sottili per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale della Campania n. 36 del 03/08/2020 la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

7. è fatto assoluto divieto di:

a. accensione di cumuli a distanza inferiore di 30 mt. dai fabbricati che non dovranno, comunque, essere interessati dal fumo;

b. abbruciamento di materiale umido;

c. abbruciamento di materiale trattato con diserbanti; 8. seguiranno aggiornamenti in relazione alle verifiche sui dati delle concentrazioni di polveri sottili che verranno forniti dagli organi competenti;

AVVERTE * salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000 fatta salva la responsabilità civile e penale;

che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale,presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge;

che, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale. Per una maggiore diffusione di quanto disposto saranno informati gli organi di stampa e televisivi nonché, laddove ssibile, si provvederà all'affissione, in formato cartaceo, presso punti vendita e lo di ritrovo all'uopo individuati.

TRASMETTE la presente ordinanza per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:

Prefettura di Avellino - UTG;

Alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

All'ARPAC; All'ASL Avellino;

Alla Provincia di Avellino;

Alla Questura di Avellino,

Al Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino;

Al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda; Alla Polizia Municipale.

Ordinanza abbruciamento residui vegetali 2022

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