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Il piano di zona è stato commissariato, nuovo ricorso di Festa ai giudici amministrativi

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Avellino contro il commissariamento del Piano di Zona deciso dalla Regione. Il primo cittadino, però, non molla

Piano di zona, il Tar di Salerno respinge il ricorso del sindaco Festa, e ora il commissariamento decretato dalla Regione Campania diventa esecutivo.

"Il CDA dell’Azienda Consortile A04, alla luce del
difetto di legittimità attiva a ricorrere che il TAR ha contestato al Comune di Avellino e tenuto conto del fatto che lo stesso tribunale amministrativo ha invece ritenuto fondate nel merito le motivazioni del ricorso, ha deliberato di dare mandato al direttore generale Vincenzo Lissa di affidare  all’avv. Marcello Fortunato l’incarico di presentare ricorso avverso il provvedimento di commissariamento dell’Azienda": con questa nota il sindaco di Avellino Gianluca Festa comunica di non volersi arrendere al commissariamento del piano di zona.

Comune di Avellino c/ Regione Campania - motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno (R.G. n. 1652/2021) - trasmissione ordinanza

Con riferimento alla vicenda di cui all'oggetto, Vi trasmetto in allegato l'ordinanza del T.A.R. Campania - Salerno, con la quale il G.A. ha ritenuto:

  • da un lato, la fondatezza del ricorso, "in relazione ai dedotti profili di difetto di istruttoria e di motivazione in quanto il punto i) della delibera n. 462/2021 da atto della presentazione della documentazione richiesta ed il successivo punto j) ritiene che tale documentazione sia inidonea a chiarire lo stato di funzionamento dell'Ente e a garantire la compartecipazione di tutti i Comuni al FUA, senza tuttavia evidenziare le valutazioni effettuate nè esplicitare le ragioni di tale inidoneità";
  • dall'altro, però, ha opposto un presunto difetto di legittimazione attiva del Comune in quanto l'Azienda sarebbe unica destinataria del provvedimento e sarebbe titolare di autonoma soggettività giuridica; i Comuni soci sarebbero attinti solo in via mediata e riflessa degli effetti del provvedimento impugnato. Tale profilo ritengo non sia condivisibile. L'autonoma legittimazione dell'azienda, cioè, non esclude la concorrente legittimazione ed interesse del Comune.

E ciò, anche in considerazione di precedenti giurisprudenziali pure evidenziati al Collegio. In particolare:

  • il T.A.R. Campania Napoli, con la sentenza n. 3509 del 26.05.2021, ha chiarito che "la legittimazione a ricorrere spetta al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, in tutti i casi in cui agisca a tutela di interessi collettivi, purchè trattasi di interesse differenziato e qualificato che ruota attorno all'incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati"; nella specie, evidente la posizione del Comune di Avellino portatore dell'interesse della maggioranza della comunità locale servita;
  • sotto altro profilo, il T.A.R. Campania Salerno, con la sentenza n. 1488/2019, ha chiarito che sussiste l'interesse ad impugnare da parte anche del socio di minoranza ("va, in rito, disattesa l'eccezione di inammissibilità ricollegata dalla controinteressata al preteso difetto di legittimazione attiva dei proponenti, siccome soci di minoranza della e cioè titolari di azioni per una quota di capitale complessiva pari al 5,84% ....". Fermo quanto sopra, in luogo della proposizione dell'appello cautelare, potrebbe essere proposto autonomo ricorso da parte dell'Azienda Speciale Consortile, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione.

Sul punto, Vi rappresento che l'Azienda Speciale Consortile è legittimata proporre ricorso gli atti di commissariamento.

E ciò:

  • sulla base di quanto già statuito dal T.A.R.;
  • di quanto chiarito dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe: "Ora è certamente pacifico come questo stesso Tribunale ha già avuto modo di chiarire che nell'ipotesi di scioglimento e di commissariamento di enti i componenti gli organi disciolti siano legittimati a ricorrere avverso gli atti di scioglimento dell'organo, in quanto tali atti sono lesivi della loro posizione di soggetti titolari dello jus ad officium, nonché di soggetti incardinati in un munus pubblico (cfr. T.A.R. Abruzzo, sede. L'Aquila, 8 novembre 1994, n. 728, e sul principio, da ultimo, Cons. St., IV, 28 maggio 1997, n. 582, e 11 febbraio 1998, n. 263)" (si cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara n. 882/2002).

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