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Elezioni Provinciali Avellino 2021: ecco quando si svolgeranno

Con il Decreto Presidenziale n. 37 firmato nella giornata di ieri, sono state stabilite le date per la presentazione delle liste e per le votazioni che si terranno nel prossimo mese

Il 5 novembre 2021 è stato firmato il Decreto Presidenziale n. 37 di convocazione dei comizi elettorali per eleggere il nuovo Consiglio provinciale.
Il percorso di riordino delle province è indicato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni", in attesa della riforma del Titolo V della parte della seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione.

La Provincia è diventata un ente di area vasta di secondo livello con la modalità d'elezione degli organi non più diretta da parte dei cittadini.

Le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Avellino si terranno sabato 18 dicembre 2021 dalle 8,00 alle 20,00.

Di seguito il testo della Legge 56/2014 e i Decreti relativi alle elezioni della Provincia di Avellino:

Legge n. 56 del 7 aprile 2014 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni

Decreto Presidenziale n. 37 del 05.11.2021 - Indizione dei Comizi Elettorali

Decreto Presidenziale n. 38 del 05.11.2021 - Costituzione ufficio elettorale

Provvedimento Presidenziale n. 111 del 03.11.2021 - Approvazione Manuale Operativo Elezione Organi Provinciali

Decreto Presidenziale n. 37 del 05.11.2021 - Indizione dei Comizi Elettorali

Oggetto: Decreto di Indizione dei Comizi Elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Avellino per sabato 18 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 31 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale, con proclamazione in data 1/11/2018 degli organi eletti;

- ai sensi dell’art. 59 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, il Presidente dura in carica 4 anni;

- ai sensi dell’art. 68 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni;

Precisato che per effetto della decretazione d’urgenza adottata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato prorogato il mandato degli organi in carica;

Richiamati:

- il comma 79 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 56/2014, come modificato dall’art. 1, comma 9- ter della legge n. 21 del 2016 che dispone: “successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”;

- l’art. 1, comma 1 lettera d-bis) del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito nella legge n. 59 del 19 giugno 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” che dispone: “in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”;

- l’art. 1 comma 4-quinquiesdecies del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito in legge n. 159 del 27 novembre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, che dispone: “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche dove già indette e si svolgeranno entro il 31 marzo 2021 mediante l’integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- l’art. 1, comma 4-sexiesdiecies, del richiamato D.L. n. 125/2020, che dispone: “Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”;

l’art. 2 comma 4 bis del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, che dispone: “All’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.

- L’art. 2, comma 4-ter, del richiamato D.L. n. 183/2020 che dispone: “I termini di cui all’art. 1, comma 4- quinquiesdecies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, e successive modificazioni ed integrazioni;

- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell’articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

- le disposizioni sulla “parità di genere” di cui al comma 71 della Legge 56/2014, con riferimento alla Legge n 215/2012;

- le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge n. 56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014, nonché le circolari dell’UTG di Avellino prot.n. 1993-bis/SE del 13/08/2014 e prot. n. 1998/SE del 20/08/2014;

- il Manuale operativo per le elezioni degli organi Provinciali, approvato con proprio Provvedimento n. 111 del 3/11/2021, contenente le disposizioni operative per l’organizzazione della procedura elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale;

Considerato che occorre procedere al rinnovo degli organi per effetto di quanto previsto dalla vigente e richiamata normativa;

Dato atto che con successivo provvedimento si provvederà alla Costituzione dell’Ufficio Elettorale;

Ritenuto di dover procedere all’indizione dei Comizi Elettorali

DECRETA

1. sono indetti, per sabato 18 dicembre 2021, i comizi elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Avellino;

2. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Avellino sita in Piazza Libertà, 1 – Palazzo Caracciolo - di Avellino;

3. le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 8:00 del giorno successivo alle operazioni di voto;

4. sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

5. possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i Sindaci dei comuni della Provincia per effetto di quanto stabilito dall’art. 17-bis del D.L. n.162/2019, convertito dalla Legge n. 8/2020 che ha previsto la non applicabilità del termine di cui all’art. 1, comma 60 della Legge n. 56/2014 per gli anni 2020 e 2021;

6. possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 1 comma 69 della Legge n. 56/2014, i Sindaci e i Consiglieri dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste;

7. nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

8. l’elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto;

9. l’elezione del consiglio avvenga sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiori a 12 (dodici), che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto;

10. il numero degli aventi diritti al voto è quello risultante dal provvedimento del responsabile dell’Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale, da effettuarsi al 35° giorno antecedente quello della votazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Elezioni Provinciali” entro il 30° giorno antecedente la votazione;

11. il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014;

12. le candidature e le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Avellino con sede in Avellino, piazza Libertà 1 - Palazzo Caracciolo, PIANO TERRA, nei seguenti giorni:  dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di sabato 27 novembre 2021;  dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021;

13. le modalità per la presentazione delle candidature e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per le elezioni degli Organi Provinciali, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Elezioni Provinciali”;

14. la presentazione delle candidature avverrà utilizzando i moduli che saranno resi disponibili presso l’Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Elezioni Provinciali”;

15. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Elezioni Provinciali”;

16. di trasmettere, a mezzo posta certificata a tutti i Comuni della Provincia, affinchè provvedano alla relativa pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri Comunali in carica;

17. di trasmettere il presente provvedimento a S.E. Prefetto di Avellino.

IL PRESIDENTE F.to Avv. Domenico Biancardi

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