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Viabilità adiacente all'Autostazione di Via Fariello: l'ordinanza del Sindaco Festa

Ecco il testo integrale dell'ordinanza n° 470 firmata dal primo cittadino del capoluogo irpino

Ordinanza n. 10 del 7 ottobre 2022

IL SINDACO

PREMESSO:

  • che tra le attività istituzionali dell'Ente rientra l'organizzazione dei servizi rivolti alla collettività, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
  • che nelle previsioni del PUC vigente la sede del Terminal bus/Autostazione è ubicata tra Via Pini e Via Moccia;
  • che l'amministratore Unico di AIR CAMPANIA S.r.l ha comunicato che i lavori di completamento della nuova Autostazione di Via Pini risultano in parte completati;

TENUTO CONTO

  • dell'Ordinanza n. 377 del 4/10/2007 che qui si richiama integralmente;
  • della Delibera di Giunta n.330 del 10/10/2014 con la quale si stabiliva tra l'altro di diminuire la presenza degli stalli di sosta insistenti su piazza Kennedy, delocalizzando una parte degli stessi, in esecuzione del piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino;
  • della nota Prot. 499 del 3/01/2020, che qui integralmente si richiama, con la quale il Settore Pianificazione ed Uso del Territorio, attestava che l'area di Piazza Kennedy risulta destinata a zona di riqualificazione Urbana RQ04 con area di concentrazione Residenza e Terziario non compatibile con l'utiliz ad area di sosta dei mezzi di trasporto e che Piazzale degli Irpini, destinata a parcheggio di interscambio, è compatibile con l'utilizzo ad area di sosta dei mezzi pubblici;
  • delle Ordinanze n. 5 del 3 gennaio 2020, n. 17 del 5 gennaio 2021, n. 1344 del 3 agosto 2021 en 1 del 1 del 3 gennaio 2022, cui integralmente ci si riporta;
  • del verbale relativo al Tavolo Tecnico tenutosi in data 29 agosto 2022 nel quale l'AIR CAMPANIA comunicava che il trasferimento del terminal da Piazzale degli Irpini all'Autostazione potrà avvenire in modo graduale, per cui si conveniva di confermare l'ordinanza di Via Fariello e l'ordinanza di Piazzale degli Irpini al fine di consentire all'AIR di utilizzare il piazzale quale capolinea e stazionamento degli autobus ivi allocati nelle more del trasferimento definitivo del capolinea;

VISTA

- la nota dello scorso 5 ottobre 2022 con la quale l'Amministratore Unico di AIR CAMPANA S.r.l. comunicava Fapertura dell'auto-terminal di Via Fariello per il
giorno 10 ottobre 2022, per cui si rende necessaria l'adozione di ordinanza che recepisca gli impegni di cui al verbale del tavolo tecnico tenutosi il 29.08.2022,
ribadendo la conferma dell'utilizzo dell'area di Piazzale degli Irpini quale capolinea e stazionamento degli autobus ivi allocati da parte di AIR CAMPANIA S.r.l., nelle more di concessione dell'area di 3000 mq da destinare a parcheggio rotativo e sosta di attesa, come disposto con DGC n. 629/2005 ed atto notarile di compravendita del 2005-e del trasferimento definitivo del capolinea;

PRESO ATTO

  • dell'Ordinanza n. 380 del 24/10/2014, con la quale si adottava la nuova sistemazione, riorganizzando i capolinea e gli stalli, del trasporto pubblico e privato urbano ed extra urbano;
  • della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, che ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
  • che il D. Lgs. n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
  • che lo stesso D.Lgs n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
  • che, ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
  • che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il "Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria", approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
  • che, in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria è stato integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014; che, con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, è stato approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Campania, ed, in particolare, per la città di Avellino, è stata soppressa la stazione di AV42. sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25 m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
  • che la Regione Campania ba sottoscritto, in data 11/02/2021, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare specifico accordo di programma, per l'adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Campania;
  • che la Regione Campania con la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28/09/2021 ha provveduto all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;
  • che, dai rapporti del Servizio Tutela e Risorse ambientali di questo Comune, la situazione dell'inquinamento atmosferico rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10, le cui concentrazioni medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dalla normativa vige;
  • che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteoclimatiche particolarmente sfavorevoli, alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di riscaldamento, ovvero le fonti principali di inquinamento atmosferico nel territorio di Avellino;

CONSIDERATO:

  • che le urgenti problematiche relative al risanamento ambientale ed alla qualità dell'aria avevano interessato in particolar modo il sito di Piazza Kennedy, ove si trovavano a coesistere fonti di emissione diversificate, prima tra tutte il terminal di trasporto pubblico locale extraurbano da parte di AIR MOBILITA' S.R.L., principale vettore di trasporto pubblico locale operante nelle provincie di Avellino e Benevento, per cui si era reso prioritario da parte dell'Amministrazione il decongestionamento di detta area attraverso il trasferimento del capolinea dell'AIR MOBILITA' S.R.L.;
  • che, al fine del contenimento dell'inquinamento e per garantire al contempo un servizio di trasporto pubblico efficace ed efficiente, si era individuata come idonea l'area di Piazzale degli Irpini, ove, con la sopra richiamate Ordinanze n. 5 del 3 gennaio 2020, n. 17 del 5 gennaio 2021, n. 1344 del 3 agosto 2021 e n. 1 del 3 gennaio 2022 erano stati disposti la fermata e lo stazionamento dei bus in via temporanea e comunque sino al 31 dicembre 2021;
  • che tali motivazioni restano del tutto attuali e che l'utilizzo dell'area all'epoca individuata ne ha confermato ad oggi la piena funzionalità e sicurezza, nonché l'idoneità a decongestionare il traffico, con riferimento in particolare al centro urbano ed alle zone di massima intensità di circolazione e con evidenti ricadute positive in termini ambientali;
  • che, a seguito di verifiche dei percorsi degli autobus di linea del servizio di trasporto extraurbano ed urbano, relative anche istituzione di nuove fermate, l'utilizzo di detta area ha garantito e garantisce un adeguato spazio delle manovre di accostamento e di reinserimento nel flusso della circolazione da parte dei veicoli in servizio, anche in considerazione della capacità notevole del Piazzale degli Irpini:
  • che tale area, per ubicazione e per ampiezza di dimensioni, appare ancor più idonea alla luce della normativa, statale e regionale, emanata in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, la quale ha previsto per il trasporto pubblico locale, essenziale al fine di garantire lo spostamento di cittadini e soprattutto degli studenti, rigorose misure di riduzione deicoefficienti di riempimento, con conseguente aumento dei mezzi da utilizzare, nonché rigidi protocolli e linee guida, il cui rispetto potrà essere in detta area assicurato in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori;

VISTA

  • l'ordinanza dirigenziale n. 172 dello scorso 8 maggio 2019, attualmente vigente, con la quale veniva, tra l'altro riservato l'intero tratto di strada di Via Fariello allo stazionamento degli autobus e di interdire il transito mediante apposita chiusura ambo i lati ad opera di AIR, che ne curerà l'accesso e la relativa regolamentazione a tutela della sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Considerato, pertanto, che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 10.10.2014;
- Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
- Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R
16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per quanto in premessa riportato

in via temporanea, e comunque fino al 31 Dicembre 2022, di riservare la viabilità adiacente all'autostazione, compresa tra l'autostazione stessa e la recinzione, rispettivamente su via Moccia e via Pini, al solo transito degli autobus

DISPONE

- Alla Azienda Città Servizi e all'Air Campania S.r.l.. ognuno per le rispettive competenze. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente:
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

- La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii. verso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

Il Sindaco Gianluca Festa
 

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