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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Guardia di finanza: bando per reclutamento di 33 allievi con specializzazione Tecnico di soccorso alpino

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatré allievi finanzieri

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatré allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) – anno 2021.

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta’. Il limite anagrafico massimo cosi’ fissato e’ elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne’ abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne’ siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

g) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilita’ del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;

i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, i candidati che concorrono per la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.

3. I requisiti di cui al comma 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti – a pena di esclusione dal concorso – alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.

4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.

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