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Economia

Coronavirus, dal Fisco ai bonus: cosa c'è nella bozza del decreto anti-crisi

L'esecutivo sta per varare un decreto legge da circa 15 miliardi di euro per sostenere l'economia italiana, che sta pagando a caro prezzo l'emergenza coronavirus

Sta per arrivare il decreto legge anti-crisi a cui il Governo sta lavorando per arginare le conseguenze economiche dovute all'emergenza coronavirus. Il pacchetto di norme era atteso in Consiglio dei ministri già domani, ma non è escluso che la riunione che ci sia un ulteriore rinvio. Le risorse stanziate dovrebbero essere intorno ai 15 miliardi di euro, con le misure che vanno dagli aiuti alle famiglie, come il voucher babysitter e il congedo parentale di 14 giorni, fino allo stop delle verifiche fiscali e un bonus per il personale sanitario. Vediamo nel dettaglio cosa contiene la bozza del decreto.

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: bonus babysitter e per il personale sanitario

Per il 2020 "è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a 14 anni di età per l'acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado". E' quanto si legge in una bozza del dl coronavirus, ancora in fase di lavorazione.

"Nel caso di famiglie monogenitoriali il cui genitore appartiene alla categoria del personale sanitario ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid-19, il bonus è aumentato a 1000 euro".

La misura, si legge nella relazione illustrativa, "mira supportare le famiglie in difficoltà che a causa della sospensione scolastica, la cui durata dipenderà dal decorso dello stato emergenziale, non possono attendere alla cura quotidiana dei figli".

Per l'anno 2020, "sono incrementate le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: assunzioni al ministero della Salute

"Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie", legate a Covid-19, "il Ministero della salute è autorizzato ad assumere 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione".

"Il Ministero della salute è altresì autorizzato ad assumere, in deroga, 30 unità di personale non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario amministrativo mediante mobilità volontaria o utilizzo di idonei in graduatorie concorsuali in vigore presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: assunzioni all'Inail

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) "è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici".

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.961.500 euro per l'anno 2020, si legge nella relazione tecnica, "si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: ammortizzatori sociali estesi su tutto il territorio

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. E' quanto prevede una bozza del dl coronavirus ter. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, "possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza Covid-19', per un periodo massimo di nove settimane". L'articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (Cigo e Fondi di Solidarietà).

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto, si legge nella relazione tecnica, "sono emerse le seguenti platee: 4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per Cigo con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi Cigo. Pertanto, la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 25% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese; 6,5 mln (di cui 1,5 Tutelati da Fondi sostitutivi) di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente la situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali".

La maggiore spesa per il Fis per il 2020, per quanto attiene l'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, "viene quantificata incirca 361 milioni di euro di cui 221 milioni di prestazione e 140 milioni di contribuzione correlata alla prestazione. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte del 40% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata è di 1,5 mesi". Per le aziende del Fis con un numero di dipendenti superiore a 15 "sono stati fissati gli stessi limiti del 40% delle aziende richiedenti, con ciascuna il 40% dei dipendenti coinvolti dalla richiesta di assegno ordinario. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 1,5 mesi. In dette condizioni la prestazione viene interamente coperta dall'accantonamento dei risultati anni precedenti".

L'abolizione dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificata, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in circa 99 milioni di euro divisa in 66 milioni di prestazione e 33 milioni di correlata. Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'Inps, per la quota che dovesse eccedere le disponibilità dei fondi stessi, sono state applicate le stesse ipotesi fatte in precedenza: 40% delle aziende, 40% di dipendenti per azienda e 1,5 mesi di durata media della prestazione. L'applicazione di dette ipotesi comporta il raggiungimento di quei livelli di spesa che comporterebbero l'esaurimento dell'attivo di ciascuna gestione, per cui il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in circa 15 milioni di euro divisa in 10 milioni di prestazione e 5 milioni di correlata. Per quanto riguarda i fondi di solidarietà alternativi, non gestiti dall'Inps, "è stato valutato un importo di circa 19 milioni di euro di cui 12 milioni di prestazione e 7 milioni di contribuzione correlata alla prestazione. A detta valutazione si è giunti con ipotesi da considerarsi ampiamente di massima, visto che non sono giunte ai nostri uffici informazioni circa lo stato patrimoniale dei fondi in questione".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: risorse per apparecchiature e mascherine

Per assicurare "la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid-19, Invitalia è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici".

"I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari"

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: se necessario ospedali temporanei

Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,"aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza Covid-19". E questo "sino al termine dello stato di emergenza".

"I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente". E ancora, "la presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: slittano i termini per le domande Naspi

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, "i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni".

Per le domande di NASpI e Dis-Coll presentate oltre il termine ordinario "è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro". Inoltre "sono altresì ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità". Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica, si legge nella relazione illustrativa, "si stimano di entità assolutamente trascurabile".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: congedo parentale di 14 giorni

"Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado", ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni "è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a 10 giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni". 

Tale disposizione, si rileva, "si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all'unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni". All'altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid- 19, "viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni".

La disposizione, si sottolinea nella relazione illustrativa, "si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell'attività lavorativa, disposta a causa dell'emergenza, non si applicano al personale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell'attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest'ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario".

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: proroga per la domanda di disoccupazione agricola

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto: la norma è stata proposta nella bozza del decreto legge.

"Proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al primo giugno 2020". Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, "non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica", si legge nella relazione illustrativa.

Coronavirus, la bozza del dl anti-crisi: 4 milioni per l'Iss

"Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000".

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