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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Naspi, come richiedere il sussidio di disoccupazione ad Avellino

La procedura per la richiesta è differente a seconda della tipologia di indennità

L'INPS eroga prestazioni a sostegno del reddito in favore di soggetti che hanno perso il lavoro, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

La procedura per la richiesta è differente a seconda della tipologia di indennità.

Le indennità di disoccupazione previste

ASPI: INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE (PER LAVORATORI LICENZIATI PRIMA DEL 1° MAGGIO 2015)

L'indennità ASpI è stata istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Per gli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015, è stata erogata su richiesta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l'occupazione.

Alla prestazione si applicano le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

NUOVO REDDITO DI ATTIVAZIONE (NUOVO RA) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dal 1° maggio 2015 i residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT) in stato di disoccupazione hanno diritto, su domanda, dopo la completa fruizione della NASpI e se in possesso di un'attestazione ISEE non superiore a 8.000 euro,  al Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA).

L'INPS, a seguito della stipula della convenzione approvata con determinazione presidenziale 24 giugno 2016, n. 87 ha il compito di erogare il Nuovo RA per conto della Provincia Autonoma di Trento.

La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la possibilità di proroga.

La prestazione può essere a integrazione dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione), qualora il richiedente abbia i requisiti per usufruire di entrambi.

La prestazione spetta a tutti i residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT), che si trovino in uno stato di disoccupazione e che non percepiscano più l'indennità di disoccupazione ( NASpI).

NASPI: INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE (PER LAVORATORI LICENZIATI DAL 1° MAGGIO 2015)

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.

NASPI ANTICIPATA (INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ): INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EROGATA IN UNICA SOLUZIONE (PER LAVORATORI LICENZIATI DAL 1° MAGGIO 2015)

Il beneficiario dell'indennità  NASpI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo.

La  NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° Maggio 2015.

ASDI – ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I BENEFICIARI DI NASPI

L'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della  NASpI che siano ancora in stato di disoccupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno, con un'attestazione ISEE non superiore a 5.000 euro e, alternativamente, abbiano più di 55 anni o abbiano un minore nel nucleo familiare (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

DIS-COLL: INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE PER CO. CO. CO. E CO. CO. PRO.

L'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti (DIS-COLL 2015).

Detta prestazione è stata successivamente prorogata dall'art. 1, comma 310, legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (DIS-COLL 2016).

La prestazione non è più prevista per le cessazioni involontarie dai rapporti di collaborazione intervenute a fare data dal 1° gennaio 2017.

DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI IN ITALIA DOPO UN PERIODO DI LAVORO ALL'ESTERO

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

La prestazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE EROGATA IN UNICA SOLUZIONE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI FRONTALIERI E DIVERSI DAI FRONTALIERI CORRISPOSTA IN BASE AI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE (ART. 65 DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004)

È una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno stato diverso da quello in cui erano assicurati. Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione  NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EDILE LEGGE 6 AGOSTO 1975, N. 427

Il trattamento speciale edile è una prestazione di disoccupazione per lavoratori licenziati da aziende edili e affini, anche artigiane. Il servizio è stato abrogato dal 1° gennaio 2017.

La misura si rivolgeva ai lavoratori licenziati di aziende edili e affini, anche artigiane per:

  • cessazione dell'attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale;
  • fallimento.

Potevano beneficiare del trattamento soltanto i lavoratori licenziati per cause specifiche riferibili all'impresa.

Venivano esclusi i lavoratori licenziati per situazioni soggettive come licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie.

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 DEL 1991 E LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è un intervento a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati da aziende edili che si trovano in zone con grave crisi dell'occupazione dovuta al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni e accertate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'intervento è stato abrogato dal 1° gennaio 2017 dall'articolo 2, comma 71, lettera c) e f).

ASSEGNO DI SUSSIDIO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI (ASSEGNO ASU) IN FAVORE DI LAVORATORI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE (LSU)

Si definiscono Lavori Socialmente Utili (LSU) le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti.

Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU) ed è erogato dall'INPS su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un'apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

ASSEGNO EMERGENZIALE/INTEGRATIVO PER LAVORATORI LICENZIATI DA AZIENDE ISCRITTE AI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Alcuni fondi di solidarietà, oltre alla prestazione principale di assegno ordinario, erogano anche una prestazione integrativa a favore dei lavoratori che sono rimasti disoccupati.

L'assegno emergenziale/integrativo è una prestazione di sostegno al reddito erogata dai Fondi Credito, Credito cooperativo e Trasporto pubblico, integrativa rispetto all'indennità di disoccupazione in termini d'importo o di durata.

La prestazione è erogata a favore dei lavoratori dipendenti licenziati e che, limitatamente ai Fondi Credito e Credito Cooperativo, non possiedono i requisiti previsti per l'accesso all'assegno straordinario. La prestazione è erogata in sussistenza e persistenza della condizione di disoccupazione involontaria.

OUTPLACEMENT: RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORATORI DI AZIENDE ISCRITTE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO E FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO COOPERATIVO

L' outplacement è una delle prestazioni offerte dal Fondo Credito e dal Fondo Credito Cooperativo e consente la ricollocazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione dei livelli occupazionali.

La misura consiste nel finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. La misura è finanziata in parte dal datore di lavoro.

Lavoratori salvaguardati

In relazione all'attuazione della Riforma sulle pensioni Monti-Fornero sono riportati i principali atti ufficiali e dati, pubblicati dall'Istituto sulle operazioni di salvaguardia.

INPS di Avellino

Indirizzo: VIA ROMA 17 83100 AVELLINO (AV)

La sede sarà chiusa al pubblico per la ricorrenza del santo Patrono: SAN MODESTINO il giorno 14 / 02

Il responsabile U.R.P. è: DANILA ERMELINDA DE LUCA Telefono: 0825799571

Cambio reperibilità durante malattia a mezzo telefono: 08251919823/ Fax :08251919819 oppure via e-mail all'indirizzo: MedicoLegale.avellino@inps.it

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