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Economia

Addio al bonus baby sitter e nido per le mamme

I benefici non utilizzati potranno essere recuperati con i mesi di congedo. Ecco cosa cambia

La legge di Bilancio 2019 ha cancellato due contributi per la famiglia, sfruttabili dai neo genitori in alternativa al congedo parentale: il bonus baby sitter e asilo nido. Si trattava di benefici mensili (fino ad un massimo di 600 euro al mese per sei mesi) di cui potevano usufruire i neo genitori e che permettevano di pagare la baby sitter o la retta dell’asilo, rinunciando al congedo parentale. Si trattava di una norma introdotta come incentivo al reinserimento lavorativo, ma soprattutto per aiutare quelle situazioni di difficoltà nelle quali il ritorno al lavoro può rappresentare una scelta obbligata più che un'opzione a tutela della carriera.

In sostanza, la legge di Bilancio per il 2019 non ha prorogato la norma che consentiva alle mamme di "scambiare" il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (quelli previsti per il congedo parentale facoltativo) per pagare la baby sitter o l'asilo nido.

Bonus baby sitter e asilo nido: niente più scambio tra congedo e contributo

Cosa succede, invece, a chi ha già chiesto il bonus? Chi ha fatto domanda entro fine 2018, avrà tempo fino al 31 dicembre 2019 per sfruttare il bonus. L'Inps spiega infatti che, con la nuova legge di bilancio, si stoppa il beneficio relativo al "contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia" che era stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-3015 e prorogato per il biennio 2017-2018. Dal primo gennaio 2019, quindi, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per accedere al beneficio

Le beneficiarie, usufruendo delle prestazioni fino al 31 dicembre di quest'anno, le potranno dichiarare entro il 29 febbraio 2020 nell'apposita sezione del Libretto di famiglia. Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre, rimanessero residui di mesi interi di beneficio non fruito, questi saranno considerati "oggetto di rinuncia" e ci sarà quindi il ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale: il beneficio è infatti divisibile solo per mesi. Si potrà insomma usufruire del congedo corrispondente al beneficio non fruito, ma con conteggi ben stabiliti.

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L'Inps spiega infatti che "nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell'importo di 600 euro, che determina l'impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione".

Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà invece essere fruito fino al 31 luglio 2019. Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro tale termine saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

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