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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Parco Eolico a Conza della Campania, accolto il ricorso al Tar

Il legale del Comune di Conza ha chiesto l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 18 giugno che disponeva esproprio e occupazione delle aree per realizzare il parco eolico

Parco Eolico, accolto il ricorso al Tar. Il Tar della Campania, sezione Salerno, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Vito Nicola Cicchetti di Vallata. Il legale del Comune di Conza ha chiesto l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 18 giugno che disponeva esproprio e occupazione delle aree per realizzare il parco eolico.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2021, proposto da:

Comune di Conza della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Nicola Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Conza Green Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 398 del 18.06.2021 burc 62/2021; del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 449 del 23.04.2014, burc 44/2014; della nota, prot. n. 2017.0402353 del 08.06.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di ConzaGreen Energy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che

con Decreto Dirigenziale n. 449 del 23.06.2014, la Westwind S.r.l. era destinataria dell’autorizzazione unica, ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 24 MW, attraverso l’installazione di 8 aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse, da realizzare all’interno del territorio di Conza della Campania, con esclusione dall’autorizzazione degli aerogeneratori contrassegnati dai nn. 9, 10 e 11 e relative opere connesse; questo a seguito del parere di compatibilità ambientale con prescrizioni riduttive, di cui al DD. n.49/2014;

il decreto n. 449, da un lato, dichiarava la pubblica utilità dell’opera e disponeva l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonchè l’asservimento sulle particelle di terreno interessate dall’impianto come indicate nel particellare di esproprio, parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica; dall’altro, escludeva dall’autorizzazione gli aerogeneratori 9, 10 e 11 e relative opere connesse; per cui, alcuni terreni ricadenti nel Comune di Conza della Campania (AV) e tutti i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Sant’Andrea di Conza (AV), non erano necessari alla realizzazione dell’impianto eolico; in particolare, non erano assolutamente coinvolte dall’impianto eolico le seguenti particelle: per il Comune di Conzadella Campania (AV): Foglio n° 19, particelle nn°: 54, 57, 238, 239, 324, 325, 415, 416, 418, 433; Foglio n° 20, particelle nn.: 58, 60, 62, 119, 120,

132, 133, 138, 173, 202, 204, 207, 208, 271, 274; per il Comune di Sant’Andrea

di Conza  (AV): Foglio n° 1, particelle nn°: 49, 50, 55, 133, 210, 549, 414; Foglio n° 2,

particelle nn.: 1, 2, 173, 249, 250; Foglio n° 3, particelle nn°: 1, 2, 330, 331; Foglio n° 6,

particelle nn°: 172, 256;

la Regione intimata, come emerge dal corpo dell’atto gravato, effettuava gli avvisi e le comunicazioni ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del progetto per l’attivazione della procedura di esproprio o di asservimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli art. 11 e 16 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

con nota prot. 2017.0402353 del 08.06.2017, si prendeva atto della variazione del punto di connessione dell’impianto eolico che, oltre all’eliminazione della particella relativa alla precedente sottostazione (Comune di Conza della Campania, Foglio n. 27 Particella n. 77), non comportava alcuna modifica aggiuntiva del piano particellare di esproprio precedentemente autorizzato con autorizzazione unica;

con nota prot. 257065 del 19.04.2019, la Regione Campania trasmetteva, al Comune   di Conza della Campania, la richiesta acquisita al prot. reg. n. 228231 del 09.04.2019 contrassegnata con CUP 8473, con la quale la Westwind S.r.l., con sede in via Diocleziano 107 nel Comune di Napoli, inoltrava istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione di Incidenza, relativa al progetto di “Modifica non sostanziale impianto eolico da realizzare nel Comune di Conza della Campania (AV) nelle loc. Fontana dei Fiori, Monte Travaglioso, Zampa di Cavallo e Fontana di Vauza”;

con Decreto Dirigenziale, n. 50 del 07.06.2019, la Regione Campania prorogava di 730 giorni il termine ultimo per l’emanazione del decreto di esproprio, con scadenza fissata al 22.06.2021, specificando che era in capo “alla Società WestWind S.r.l l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica - co. 5 dell’art. 11 della L.R. n. 37 del 06.11.2018 - precisando che in caso di pareri e/o atti di assenso, in qualunque modo denominati, se scaduti, questo Ufficio in qualità di Autorità espropriante, non potrà procedere all’adozione degli atti afferenti all’iter espropriativo”;

con Decreto Dirigenziale n. 47 del 26.02.2020, la Regione, in merito alla richiesta di Modifica non sostanziale impianto eolico da realizzare nel Comune di Conza della Campania, decretava “di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A.,

V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 19/11/2019 e del 14/01/2020...”;

con Decreto Dirigenziale n. 12 del 25.06.2020, la Regione Campania prendeva atto della voltura  del  D.D.  n.  449/2014,  dalla  società  Westwind  Srl   in   favore   della  società Conza Green Energy Srl, per la costruzione e l'esercizio del summenzionato impianto per la produzione di energia eolica;

con Decreto Dirigenziale, n. 398 del 18.06.2021, la Regione disponeva l’espropriazione dei beni interessati dalla realizzazione dell’opera di pubblica utilità e provvedeva, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n.327/01, alla determinazione urgente delle indennità di esproprio; avverso il suddetto atto insorge il Comune epigrafato, quale titolare delle particelle interessate dalla procedura ablatoria, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 27.07.2021 e depositato il 7.08.2021, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente articolate nei due motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati: 1)VIOLAZIONE DELL’ART. 14 – QUATER, DELL’ART. 21 – SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 327/01. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI INDIVIDUATI NELL’ATTO DI SDEMANIALIZZAZIONE DEL TERRENO   INDIVIDUATO     DALLA                      PARTICELLA       150           DEL                    FOGLIO       30 APPARTENENTE      AL     PATRIMONIO      INDISPONIBILE      DEL                      COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA.

La parte ricorrente si duole della violazione del dato circostanziale della mancata sdemanializzazione della particella 150 del foglio 30, appartenente al patrimonio dell’Ente, che, perciò solo, andrebbe a viziare non solo il D.D. 449/2014 di autorizzazione unica ma anche il successivo D.D. 398/2021; questo in ragione sia della normativa di riferimento di cui al D.Lgs. 387/2003 sia del Decreto Dirigenziale di esproprio n. 398 del 18.06.2021, nella parte in cui dispone “di dover precisare che le aree indicate nel suddetto Piano particellare di esproprio, di proprietà comunale, siano espropriate/asservite con il presente provvedimento -esclusivamente- se appartenenti al patrimonio disponibile comunale e non gravate da uso civico. Pertanto, la Conza Green Energy S.r.l., avrà cura di effettuare su tali aree i dovuti accertamenti, prima di dare esecuzione al presente decreto…”;

2)VIOLAZIONE DELL’ART. 21 – SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE PLURIMA DI NORME IMPERATIVE INDIVIDUATE NELL’ART. 26, COMMA 6 E NELL’ART. 29 DEL D. LGS 152/06 E SS.MM.II., NELL’ART 146 DEL D.LGS N.  42/2004 E SS.MM.II., E NEL CO. 5 DELL’ART. 11 DELLA L.R. N. 37 DEL 06.11.2018.

La parte ricorrente lamenta il vizio di nullità del decreto di esproprio impugnato, in ragione della carenza, allo stato, degli atti presupposti della VIA e dell’autorizzazione paesaggistica, per decorso quinquennale degli stessi; rimarca, infatti, che, nell’autorizzazione unica ex DD 449 del 23.06.2014, sono confluiti i due atti di assenso della VIA, adottata con DD 49 dell’11.06.2014, nonché dell’autorizzazione paesaggistica, di cui alla nota della Soprintendenza n. 15858 del 16.06.2014; entrambe scadute il 22.06.2019;

in data 08.09.2021 si costituisce in giudizio la società Conza Green Energy srl, depositando memoria, nella quale insiste per il rigetto del gravame;

in data 24.09.2021 resiste in giudizio la Regione Campania, depositando documentazione e memoria, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;

nell’udienza camerale del 29 settembre 2021, la causa è introitata per la decisione; Considerato che

Sussistono le condizioni per una definizione della controversia, mediante sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cpa;

il gravame è accolto;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del decreto, oggetto del presente gravame, recante l’espropriazione di suoli per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia eolica;

il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio in tutta la sua incontestabile illegittimità, stante, da un lato, l’acclarata inespropriabilità della particella demaniale in contestazione; dall’altro la riscontrata carenza degli atti presupposti della VIA e dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione del decorso del termine di efficacia quinquennale;

degni di pregio e, come tali, meritevoli di positivo apprezzamento sono, pertanto, entrambi i rilievi profilati dalla parte ricorrente;

è fondato il primo motivo di ricorso, circa la mancata sdemanializzazione della particella 150 del foglio 30, avvalorato, peraltro, dal richiamato Decreto Dirigenziale di esproprio n. 398 del 18.06.2021, nella parte in cui dispone “di dover precisare che le aree indicate nel suddetto Piano particellare di esproprio, di proprietà comunale, siano espropriate/asservite con il presente provvedimento -esclusivamente- se appartenenti al patrimonio disponibile comunale e non gravate da uso civico; pertanto, la Conza Green Energy S.r.l., avrà cura di effettuare su tali aree i dovuti accertamenti, prima di dare esecuzione al presente decreto…”;

a dirimere la vicenda controversa è il primo comma dell’art. 4 del DPR 327/2001, secondo cui “i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”; la natura demaniale della particella de qua, unitamente alla sua conseguenziale inespropriabilità, inficiano inevitabilmente la legittimità dell’atto gravato (TAR Brescia, Sez. II, 22.04.2014, n. 420);

è, del pari, fondato il secondo motivo di ricorso, circa il lamentato vizio di nullità del gravato decreto di esproprio;

ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, emerge che entrambi gli atti presupposti del provvedimento impugnato hanno perso efficacia, in ragione del decorso del termine quinquennale: la VIA è stata adottata con DD 49 dell’11.06.2014; l’Autorizzazione paesaggistica con nota della Soprintendenza n. 15858 del 16.06.2014; entrambe, confluite nell’Autorizzazione Unica ex DD 449 del 23.06.2014, sono scadute il 22.06.2019;

sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva;

la fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, è regolata da una normativa speciale;

l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 così recita: “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in

demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; a tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”;

la giurisprudenza è rigorosa nell’interpretare la norma, ritenendo che l’autorizzazione unica è un titolo autorizzativo (commi 1 e 3 del citato articolo) rilasciato "a seguito di un procedimento unico", nell'ambito di un procedura di semplificazione in cui si dà corso all'istruttoria e alla definizione dei vari aspetti coinvolti nella autorizzabilità e fattibilità di detti impianti; costituisce, infatti, l'esito di un procedimento in cui convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive e delle espropriazioni; per espressa previsione legislativa e avuto riguardo ai principi interpretativi di carattere generale ivi applicabili, deve convenirsi che l'autorizzazione in questione ha una sua specialità in ragione della quale non è equiparabile tout court ai singoli atti, riguardanti il settore di appartenenza, anch'essi intervenuti nel procedimento unico (pur essendo di ciascuno di esso espressione), dal momento che reca una disciplina degli effetti e delle modalità di attuazione suoi propri ed assorbe gli atti di assenso; peraltro, il particolare interesse pubblico connesso alla realizzazione di detti impianti giustifica, peraltro, l'applicazione dei principi generali in tema di prorogabilità, in caso di obiettiva e motivata necessità, dei termini di conclusione del procedimento (T.A.R. Napoli, sez. V, 27/07/2020, n.3344);

l’Autorizzazione Unica, è, dunque, alla stregua della determinazione concordata conclusiva della conferenza di servizi, un atto a struttura pluripersonale, in cui convergono le singole manifestazioni di volontà provvedimentali facenti capo alle diverse Amministrazioni, sostituendosi, perciò solo, ad esse, quale titolo legittimante;

ed invero, calando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, emerge, sulla base della documentazione versata in atti, quanto segue:

la VIA è stata adottata con DD 49 dell’11.06.2014; l’Autorizzazione paesaggistica con nota della Soprintendenza n. 15858 del 16.06.2014; entrambe, confluite nell’Autorizzazione Unica ex DD 449 del 23.06.2014, sono scadute il 22.06.2019;

peraltro, il DD 50 del 7.06.2019, così recita: “di significare alla Società WestWind S.r.l. che per i consequenziali atti afferenti alla procedura espropriativa delle aree interessate dalle opere in parola, è in capo alla stessa l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica - co. 5 dell’art. 11 della L.R. n. 37 del 06.11.2018 - precisando che in caso di pareri e/o atti di assenso, in qualunque modo denominati, se scaduti, questo Ufficio in qualità di Autorità espropriante, non potrà procedere all’adozione degli atti afferenti all’iter espropriativo”; del pari, la stessa nota della Regione, 726567 del 29.11.2019, stabilisce che: “il parere dì compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell’Autorità competente”;

dagli atti di causa si appalesa, allora, in maniera incontestabile, al Collegio che la Regione resistente abbia, di fatto, subordinato la complessiva procedura di esproprio alla perdurante validità ed efficacia degli atti di assenso, destinati a confluire nell’autorizzazione unica, sancendo, negli atti de quibus richiamati, un preciso “obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo” di atti, la cui perdita di efficacia è, peraltro, acclarata dalla stessa Regione, nella nota de qua;

appaiono, per converso, del tutto inconferenti le controdeduzioni profilate dalla Regione, nella nota, n. 0133185 del 2.03.2020, versata in atti, esplicitate nei termini che seguono: muovendo dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, “il titolo per costruire gli impianti è l’autorizzazione unica..gli effetti del parere di compatibilità ambientale si esplicano solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione unica, rispetto alla quale il parere di VIA si pone come prerequisito e la successiva A.U come condizione necessaria perché lo stesso produca effetti..la ditta proponente non ha avuto disponibilità dei terreni su cui effettuare i lavori..circostanza questa che permette di ritenere che i termini di efficacia delle

autorizzazioni sostituite dall’A.U. decorrono dall’immissione in possesso degli immobili sottoposti a procedura espropriativa..in conclusione, il parere di compatibilità ambientale costituisce parere preliminare al rilascio dell’autorizzazione unica ed i suoi effetti trovano esplicazione al termine dell’intero iter di rilascio dell’A.U. e di completamento del procedimento di esproprio”;

senza dubbio alcuno, il parere di compatibilità ambientale non può essere considerato alla stregua di un mero parere preliminare al rilascio dell’autorizzazione unica, i cui effetti decorrerebbero, come sostenuto, dalla definizione conclusiva dell’iter espropriativo; l’assunto è, infatti, chiaramente sconfessato dallo stesso scenario normativo di riferimento, che inequivocabilmente ancora il dies a quo della decorrenza dell’efficacia quinquennale della VIA dalla sua pubblicazione, e non, come dedotto, dall’inizio dei lavori;

ed invero, già l'art. 40, comma 4, del D. lgs. 152/2006, prima della sua abrogazione, era chiaro in tal senso, prevedendo che "in ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione"; la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 36 del d. lgs. 16 gennaio 2008 n.4, sostituendola con l’art. 26, comma 6, di identico contenuto: "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata";

la stessa giurisprudenza interpreta la norma in maniera chiara, circoscrivendone i parametri operativi, nel momento in cui assume che “il nucleo essenziale della norma, tuttora in vigore, sia costituito dalla validità, in linea di principio, quinquennale della VIA” (T.A.R. Brescia, sez. I, 14/08/2008, n.859);

è, del pari, pacifica l’intervenuta cessazione di efficacia della stessa autorizzazione paesaggistica, a conforto della quale soccorre l’art. 12, comma 1, lett. a), del D.L. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 106/2014, che recita: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in

ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”;

per completezza ricostruttiva, la fattispecie in esame non pone, poi, problemi legati alla ravvisabilità situazioni di controinteresse, giuridicamente apprezzabili, in capo ai privati espropriati, titolari delle aree coinvolte nella procedura ablatoria e, come tali destinatari di un’indennità commisurata al valore venale del bene;

com’è noto infatti, "la nozione di controinteressato rispetto al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due necessari elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; e quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa" (così, ex multis, TAR Catanzaro, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 321; C.d.S., Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6044);

sul punto, già questa Sezione si è pronunciata in diverse occasioni, escludendo proprio una situazione di controinteresse in vicende affini; con sentenza n. 981/2020, ha statuito come “non sia predicabile in capo alla comproprietaria del compendio immobiliare oggetto di espropriazione, la quale ha già accettato e condiviso l'indennità espropriativa quantificata, una posizione qualificata di controinteresse rispetto al thema decidendum, la quale risulti suscettibile, come tale, di radicare, a carico di queste ultime, l'onere di vocatio in ius ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm.”; del pari, più in generale, con sentenza del 19/10/2017, n.1507, ha affermato che “non può sostenersi l'inammissibilità originaria del ricorso in quanto non notificato ad alcun controinteressato, essendo del tutto evidente che la eventuale indicazione di altri soggetti (ugualmente) ablati, negli atti impugnati, non pone alcuna questione di controinteresse sostanziale rispetto a quello azionato dai ricorrenti”;

orbene, traslando le coordinate interpretative nel caso di specie, ne deriva che non rivestono la posizione di controinteressati, nel presente giudizio, i proprietari delle aree interessate, destinatari dell’indennità di esproprio; costoro, infatti, non ritraggono dal provvedimento impugnato alcun beneficio sostanziale e non possono, perciò, dirsi titolari

di un interesse tutelabile alla sua conservazione, potendosi, al massimo, ravvisare una situazione di mero interesse di fatto, riferibile alla sorte dell’indennità ablatoria da percepire;

Per tutto quanto premesso, il ricorso è accolto;

la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore Igor Nobile, Referendario

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