Una lotta legale per il futuro di una bambina: il caso del trasferimento scolastico
La determinazione della madre, l'opposizione del padre, e la decisione del Tribunale di Avellino
La madre di una bambina di soli 6 anni, una donna di 44 anni assistita dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha finalmente ottenuto l'autorizzazione dal MIUR per trasferirsi al di fuori della provincia di Avellino, ma il padre, un uomo di 55 anni rappresentato dall'avvocato Silvio Garofalo, ha rifiutato il suo consenso per il cambiamento di scuola, impedendo così alla figlia il diritto all'istruzione e cercando di allontanarla dalla madre. Il Tribunale di Avellino, presieduto dal Giudice Iandiorio, ha accolto la posizione difesa dallo studio Vecchione ed ha ordinato il consenso per il trasferimento.
Tutto ebbe inizio con una richiesta di provvedimento presentata il 13 settembre 2023 dalla madre, la quale desiderava ottenere l'autorizzazione per il trasferimento della loro figlia minore a Camaiore. La motivazione principale era il nuovo impiego della madre come insegnante presso una scuola primaria in quella località. Inizialmente, il Presidente aveva ritenuto di respingere la richiesta, considerando che l'anno scolastico era già iniziato. Tuttavia, una più attenta riflessione sulla questione ha portato a una diversa conclusione. Si è constatato che la bambina, nonostante l'età scolare, al momento non frequentava alcuna scuola. Questa situazione era giudicata estremamente grave e non poteva essere procrastinata, poiché la decisione aveva un impatto diretto sulla sua formazione.
La piccola viveva già con la madre e aveva instaurato un solido rapporto con lei
Dalle testimonianze delle parti coinvolte è emerso che la bambina, in virtù di una precedente decisione del Tribunale di Avellino del 23 maggio 2022, viveva già con la madre e aveva instaurato un solido rapporto con lei, un rapporto che non poteva essere paragonato a semplici amicizie o parentele a Montemiletto ed Avellino.
Data la giovane età della bambina, non era realistico supporre che avesse già sviluppato relazioni sociali e affettive che dovessero essere privilegiate rispetto al rapporto con i genitori. Una prolungata lontananza dalla madre, con cui la bambina viveva in un ambiente amorevole e sereno, avrebbe comportato un grave pregiudizio per il suo benessere emotivo, ben superiore al distacco da cugini o parenti. Inoltre, è emerso che la bambina già risiedeva con la madre a Montemiletto. Pertanto, la situazione esistente doveva essere privilegiata nella decisione su se consentirle di rimanere con la madre o di andare con il padre.
La madre poteva assolutamente prendersi cura della bambina
È stato anche considerato che la madre aveva dichiarato di potersi prendere cura della bambina, inclusa la possibilità di iscriverla a una scuola che consentisse la sua presenza fino alle 16:30, nonché di disporre di permessi per occuparsi della minore. Inoltre, la nonna era disponibile a raggiungerla in Toscana se necessario. Anche l'attività di logopedia precedentemente intrapresa nella regione campana non era un ostacolo, poiché non comprometteva le abilità cognitive della bambina, come confermato da una certificazione medica. Queste terapie potevano essere tranquillamente continuate in un'altra regione.
La madre ha dimostrato un atteggiamento certamente disponibile, accettando di tornare almeno una volta al mese per mantenere il legame con il padre. Alla luce di tutte queste valutazioni, il tribunale ha concesso il nulla osta affinché la madre possa iscrivere la figlia alla scuola primaria a Camaiore. La decisione è stata presa prioritariamente per garantire il benessere e l'affettività della piccola.