Inquinamento ad Avellino, stretta del sindaco Festa: ecco l'ordinanza
I provvedimenti adottati dal sindaco di Avellino per fronteggiare il problema
Di seguito, riportiamo l'ordinanza firmata in data odierna dal sindaco di Avellino Gianluca Festa, concernente i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale per fronteggiare l'inquinamento nel capoluogo irpino.
Ordinanza n.60 del 04/02/2022
IL SINDACO
Premesso
- che, in data 11/02/2021, è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nell'ambito regionale, che prevede, tra l'altro, all'art. 2:
1. Ai fini del presente accordo, la Regione Campania si impegna a: 1) prevedere nel piano regionale di qualità dell'aria, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, le seguenti misure attinenti ai sistemi di riscaldamento:
1) la riduzione delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati di 1 o 2 gradi, a seconda dell'area climatica di appartenenza, ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal riscaldamento ad uso civile;
2) la riduzione ed il controllo delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze, attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e l'agevolazione del passaggio a combustibili meno inquinanti;
3) l'incentivazione, al di fuori delle zone di tutela eventualmente individuate dal piano della qualità dell'aria e nell'ambito territoriale dei luoghi di produzione della materia prima, di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati con caldaie a biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale, con una corrispondente riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali;
4) la promozione, anche grazie alla semplificazione delle procedure, dell'uso dell'energia geotermica, anche a bassa entalpia, sfruttando il sottosuolo come serbatoio di calore, sia per le grandi utenze, sia per gli edifici ad uso civile;
5) l'introduzione dei seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186: 1. divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle"; 2. divieto, entro il 31 dicembre 2022, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
6) l'introduzione dell'obbligo di usare, in generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni dell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 5 1, lettera d), alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe Al della norma UNI EN ISO 17225-2 da un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della pertinente documentazione da parte dell'utilizzatore; che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 28/09/2021, è stata approvata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 155 del 13/08/2010, la proposta di Aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania;
Considerato
- che dal 1° gennaio 2021 nel Comune di Avellino sono stati ad oggi registrati dalle centraline gestite dall'ARPAC n. 48 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10;
- che è necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica;
Preso atto
- delle risultanze e delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Avellino (nota acquisita con prot. 90306/2021) nell'ambito del contrasto all'inquinamento dell'aria nella città di Avellino e nei Comuni dell'hinterland, nonché delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico tenutosi in data 04/02/2022
Visti
- la Legge Regionale n. 36 del 03/08/2020, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria":
- l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 01/02/2020 e le successive proroghe recanti misure urgenti per contrastare l'inquinamento atmosferico;
- l'Ordinanza Sindacale n. 1523 del 28/09/2021 che vieta gli abbruciamenti di vegetali su tutto il territorio comunale;
- l'Ordinanza Sindacale n. 1839 del 30/11/2021 che fornisce indicazioni in merito al divieto di circolazione degli autoveicoli e motoveicoli;
Richiamati
- gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali";
- il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Testo Unico in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186/2017 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
Acquisito il parere del Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Energia e del Comandante della Polizia Municipale,
ORDINA
dalla data della presente Ordinanza fino al 30.04.2022, l'adozione delle seguenti misure:
1. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
- 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (El), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5) ad attività sportive (E6);
- 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente comma, ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7).
2. In tutto il territorio comunale sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.).
3. In tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, ad esclusione di quello effettuato con la tecnica di interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.
4. Su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da El a E8), è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (cosi come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.
RENDE NOTO
che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente Ordinanza, verifiche periodiche sull'andamento dei parametri dell'inquinamento atmosferico, al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la notifica alla popolazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino.
DEMANDA
Il controllo e la corretta attuazione della presente agli Organi ed alle Autorità competenti.
AVVERTE
che l'inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. 267/200, nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 Euro.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
TRASMETTE
La presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza e per la dovuta conoscenza:
- All'Ufficio Segreteria - SEDE;
- Ai Messi comunali per la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Avellino;
- Al CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avellino;
- Al Comando di Polizia Municipale - SEDE;
- Alla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Avellino Collina Liguorini - 83100 Avellino;
- Alla Prefettura di Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 4 - 83100 Avellino;
- All'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino - Via Circumvallazione n. 164 - 83100 Avellino;
- All'ASL Avellino - Dipartimento di Prevenzione - Via Circumvallazione n. 77 - 83100 Avellino.