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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Teora

Indebita percezione del reddito di cittadinanza, assolta

Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una donna di origini bulgare, ma residente a Teora, difesa dall’avvocato Angelo Polcaro

Ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per diversi mesi, non avendone diritto. Assolta perché il fatto non costituisce reato. Ad emettere la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una donna di origini bulgare, ma residente a Teora, difesa dall’avvocato Angelo Polcaro, il Gup di Avellino, Francesca Spella, all’esito dell’udienza preliminare. D.T. nel 2019 tramite un patronato aveva provveduto ad inoltrare all’Inps, l’istanza tesa all’ottenimento del beneficio, attestando falsamente di risiedere in Italia da 10 anni. A seguito degli accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Teora, la straniera che pure viveva in Italia da molti anni, era stata iscritta nel registro degli indagati con le accuse di falso e truffa ai danni dello Stato, in quanto l’Inps dal maggio 2019 al gennaio 2020 le aveva corrisposto a titolo di reddito di cittadinanza, alcune migliaia di euro. Stando all’ipotesi accusatoria, la donna, pur non avendo maturato il requisito decennale della residenza in Italia, nella domanda inoltrata all’ente previdenziale ne aveva falsamente attestato la sussistenza, inducendo in errore con artifici e raggiri l’ente erogante del reddito di cittadinanza e dunque percependo indebitamente la somma corrispostale.  A D.T. dunque è stata revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e al termine delle indagini da parte dei militari dell’Arma, il pubblico ministero Luigi Iglio, ha provveduto a formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Ma ieri all’esito dell’udienza preliminare, il Gip del tribunale di Avellino, accogliendo le richieste dell’avvocato Angelo Polcaro, ha prosciolto la stessa da ogni addebito, ritenendo manchevole in capo all’imputata qualsiasi intento fraudolento, essendo con ogni evidenza la stessa incappata in un mero errore circa la sussistenza del requisito, atteso che la donna si è limitata semplicemente ad apporre la propria firma in calce alla dichiarazione compilata elettronicamente dal patronato a cui si era rivolta, e senza in alcun modo verificare, il contenuto per rilevarne eventuali omissioni ed inesattezze.

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