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Cronaca Pratola Serra

Elezioni Pratola Serra, rischio infiltrazioni criminali, Spena: "L'unico modo per garantire la volontà dei cittadini"

L’attenzione della Prefettura è massima affinché lo svolgimento avvenga nel modo più trasparente possibile

Nella giornata di oggi, a margine delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il prefetto Paola Spena si è espresso relativamente alla tornata elettorale che, a breve, avrà luogo presso il comune di Pratola Serra. Comune che, come tutti sanno, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. L’attenzione della Prefettura è massima affinché lo svolgimento avvenga nel modo più trasparente possibile:

“Le elezioni a Pratola Serra saranno particolarmente attenzionate. Il quadro normativo, anche all’esito della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale e delle sentenze che hanno confermato, seppur in maniera non definitiva, lo stato di incandidabilità. Il nostro ordinamento favorisce la più ampia partecipazione. Abbiamo rafforzato i servizi sul territorio proprio per garantire a tutti il corretto svolgimento della tornata elettorale. Penso che, questo, sia davvero l’unico modo per consentire che, al termine della votazione, il risultato sia effettivamente in linea con la volontà della comunità”.

Il consiglio comunale di Pratola Serra fu sciolto per infiltrazioni camorristiche

Nel gennaio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) aveva ritenuto legittimo e pertinente lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ritenendo gli elementi raccolti dal Ministero dotati dei presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n.267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale. I giudici conclusero che «…il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266)». Secondo il Tar del Lazio «risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione, come, peraltro, accertato anche nel parallelo giudizio di incandidabilità innanzi al Tribunale di Avellino, conclusosi con l’ordinanza n. -OMISSIS-, prodotta dall’Amministrazione». Quindi, «tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio (…) In conclusione il ricorso deve essere respinto».

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