Aumento di casi a Sperone, il vicesindaco dispone la sospensione delle attività scolastiche in presenza
Ecco l'ordinanza firmata dal vicesindaco Elvira Tortora
Coronavirus a Sperone. Il vicesindaco Elvira Tortora ha firmato in data odierna un'ordinanza con cui viene disposta la sospensione delle attività didattiche dal 1° al 6 marzo 2021, in ragione dell'aumento dei casi su tutto il territorio del comune bassoirpino.
Ordinanza sindacale n. 54 del 26-02-2021
Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I° grado) di Sperone (AV) con decorrenza 01 Marzo 2021 - 06 Marzo 2021.
IL SINDACO
Preso atto:
• che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;
• che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 veniva disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
• che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio è stata disposta la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
Visto il
• D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
• D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
• Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
• D.L. 14 gennaio 2021, n.2;
• DPCM 14 gennaio 2021;
• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 gennaio 2021 che ha emanato disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sull'intero territorio regionale;
• l'Atto di raccomandazione e richiamo del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 28 gennaio 2021;
• la Relazione Tecnica prodotta dall'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 allegata alla comunicazione recante oggetto "esiti riunione Unità di Crisi del 9 febbraio 2021" prot. 00.2021/118 dell’11-02-2021;
Considerato che nei giorni scorsi si sono registrati sul territorio diversi nuovi casi di contagio da COVID_19 tale da determinare un significativo cluster di positivi;
Visti, in particolare, i dati aggiornati al 25.02.2021 (pubblicati sull’home page del sito dell’ente all’indirizzo www.comune.sperone.av.it) sulla curva epidemiologica COVID-19 relativa al Comune di Sperone (AV) che evidenziano una situazione di contagi importante ed in rialzo costante;
Preso atto della significativa ripresa dell’aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale e, sopratutto comunale, come risultanti dalle comunicazioni giornaliere dell'ASL Dipartimento di Prevenzione e della campagna vaccinale relativa alla platea scolastica, in corso di calendarizzazione su piattaforma regionale;
Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto al ricorso autonomo ai c.d. test rapidi - strumenti di rilevazione di antigeni nucleo proteici vitali SARS Covid 19 che non vengono sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, cautelativamente, in un’ottica di prevenzione della diffusione del rischio di contagio da COVID-19, alla sospensione dell'attività didattica in presenza dei plessi scolastici di Sperone (AV) ovvero della scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e della scuola primaria in Via S. Elia;
Dato atto che:
• l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
. • le azioni da porre in campo - benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
• scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
• il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";
• la L.833/1978 e in particolare l'art.32, comma 3, attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;
Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’IC Giovanni XXIII Dr. Serpico V.
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 28 del 17.02.2021;
Visto l'art. 50 del TUEL;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, con decorrenza dal 01 Marzo al 06 Marzo 2021, salvo ulteriori analoghi provvedimenti, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici comunali ovvero scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e scuola primaria in Via S. Elia;
Si rimette al Dirigente Scolastico la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e /o con disabilità, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza.
MANDA
la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:
• Dirigente scolastico;
• all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
• alla Prefettura di Avellino e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
• al Presidente della Giunta Regionale Campania;
COMUNICA
che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Informa che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della Repubblica.