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Cronaca Sperone

Aumento di casi a Sperone, il vicesindaco dispone la sospensione delle attività scolastiche in presenza

Ecco l'ordinanza firmata dal vicesindaco Elvira Tortora

Coronavirus a Sperone. Il vicesindaco Elvira Tortora ha firmato in data odierna un'ordinanza con cui viene disposta la sospensione delle attività didattiche dal 1° al 6 marzo 2021, in ragione dell'aumento dei casi su tutto il territorio del comune bassoirpino.

Ordinanza sindacale n. 54 del 26-02-2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione  e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I° grado) di Sperone (AV) con decorrenza 01 Marzo 2021 - 06 Marzo 2021.

IL SINDACO

Preso atto:

•           che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

•           che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre  2020 veniva disposta la proroga  dello stato  di emergenza  in conseguenza  del rischio  sanitario connesso  all'insorgenza  di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

•           che con delibera del Consiglio  dei Ministri del 13 gennaio è stata disposta la proroga, fino al 30 aprile   2021,   dello   stato   d'emergenza   dichiarato   in   conseguenza   della  dichiarazione   di "emergenza   di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale" da  parte  della  Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il

•           D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

•           D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

•           DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;

•           Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

•           D.L. 14 gennaio 2021, n.2;

•           DPCM 14 gennaio 2021;

•           l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 gennaio  2021 che  ha emanato  disposizioni  concernenti  l'attività didattica  scolastica sull'intero territorio regionale;

•           l'Atto di raccomandazione  e richiamo del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 28 gennaio 2021;

•           la  Relazione  Tecnica  prodotta  dall'Unità  di  Crisi Regionale  ex Decreto  P.G.R.C.  n. 51 del 20.03.2020  allegata alla comunicazione   recante  oggetto  "esiti  riunione  Unità  di  Crisi del  9 febbraio 2021" prot. 00.2021/118 dell’11-02-2021;

Considerato che nei giorni scorsi si sono registrati sul territorio diversi nuovi casi di contagio da COVID_19 tale da determinare un significativo cluster di positivi;

Visti, in particolare, i dati aggiornati al 25.02.2021 (pubblicati sull’home page del  sito dell’ente all’indirizzo www.comune.sperone.av.it) sulla  curva epidemiologica COVID-19 relativa al Comune di Sperone (AV) che evidenziano una situazione di contagi importante ed in rialzo costante;

Preso atto  della significativa ripresa  dell’aumento  dei casi di positività in tutto il territorio  regionale e, sopratutto comunale,   come  risultanti  dalle  comunicazioni  giornaliere  dell'ASL  Dipartimento di  Prevenzione  e della campagna  vaccinale relativa alla platea scolastica, in corso  di calendarizzazione su  piattaforma regionale;

Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto  al ricorso autonomo  ai c.d. test rapidi - strumenti di rilevazione di antigeni nucleo proteici vitali SARS Covid 19 che non vengono  sottoposti  alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza  dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere,  cautelativamente, in un’ottica di prevenzione della diffusione del rischio di contagio da COVID-19,   alla sospensione  dell'attività didattica in presenza dei plessi scolastici di Sperone (AV) ovvero della scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e della scuola primaria in Via S. Elia;

Dato atto che:

•           l'articolo  50,  comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000,   prevede  che  "in  particolare,  in  caso  di emergenze   sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

.  •  le azioni da porre in campo - benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione  di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

•                      scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

•           il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";

•           la L.833/1978 e in  particolare l'art.32, comma  3, attribuisce  al Sindaco il potere  di adottare ordinanze  di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Ritenuto di  dover  adottare  le  cautele  richieste,  anche  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta  indifferibilità dell'intervento;  la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Sentito il Dirigente Scolastico dell’IC Giovanni XXIII  Dr. Serpico V.

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 28 del 17.02.2021;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui  in premessa, ai fini della  tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da  COVID-19, con  decorrenza dal 01 Marzo al 06 Marzo 2021, salvo  ulteriori analoghi provvedimenti, la sospensione delle  attività educative in presenza dei servizi  educativi, nonché delle  attività didattiche in  presenza dei plessi scolastici comunali ovvero scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e scuola primaria in Via S. Elia;

Si rimette  al Dirigente Scolastico la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni  educativi  speciali e /o con  disabilità, previa valutazione  da  parte  dell'istituto  scolastico  delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza.

MANDA

la presente  Ordinanza,  per le valutazioni in  ordine  alla rilevanza del fenomeno  fronteggiato,  tenuto conto  dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

•           Dirigente scolastico;

•           all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

•           alla Prefettura di Avellino e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;

•           al Presidente della Giunta Regionale Campania;

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Informa che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della Repubblica.

Clicca qui per consultare il testo dell'ordinanza

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