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Cronaca

Coronavirus, la sanificazione delle attività commerciali riguarda anche le materie prime e i prodotti

A specificarlo è la Regione Campania in una nota

Con riferimento all’ordinanza n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:

- In ordine al punto 1, lett. a) del dispositivo, relativo alle attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese, si chiarisce che le attività conservative e manutentive sono riferite sia ai locali ed aree che alle materie prime e prodotti e che rientrano in tali attività tutte quelle propedeutiche all’esercizio delle attività di impresa e che siano ad oggi consentite dalle disposizioni statali vigenti, espletate con mezzi manuali o meccanici. A titolo esemplificativo, rientrano tra le operazioni consentite il livellamento della sabbia (per le attività balneari) e le attività di manutenzione dei natanti ed imbarcazioni da diporto e degli ormeggi;

- in risposta ai quesiti pervenuti in merito agli allegati tecnici alla Ordinanza in oggetto, si rinvia al documento tecnico predisposto dall’Unità di Crisi, allegato al presente atto di chiarimento per formarne parte integrante e sostanziale.

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