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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Ariano Irpino

Coronavirus, prolungata la "zona rossa" ad Ariano Irpino

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019

Si trasmette in allegato l'Ordinanza n.36 del 20 APRILE 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (AV), viene prorogata fino al 22 aprile 2020, tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione
del COVID-19), comma 1 dispone “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo,
sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o
piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e
con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche
parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, e, tra queste: “ee) adozione di misure di
informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di
contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri

Il Presidente

ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui
riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei
presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile
3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “ Misure urgenti di carattere
regionale o infraregionale”, a mente del quale “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata
fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre
misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri
attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8
marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze n. 31 del 10 aprile 2020 e n. 33 del 13 aprile 2020, con le quali, sulla base delle
disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, sono state confermate,
rispettivamente con riferimento al territorio comunale di Lauro (AV) e di Ariano Irpino (AV), con
efficacia fino al 20 aprile 2020, le seguenti misure, già adottate con le precedenti ordinanze n. 27 del
3 aprile 2020 e n. 28 del 5 aprile 2020:
“a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte
degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle
attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei

Il Presidente

DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse,
limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività
e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di
protezione individuale.
3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade
secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.
4. Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari,
dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli
altri Comuni”;

PRESO ATTO


-che il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino, con riferimento al Comune
di Lauro, ha comunicato con nota prot. n. 5696 di data odierna che, all’esito del rafforzamento ed
ampliamento degli screening sanitari effettuati nel rispetto delle ordinanze regionali sopra citate, non
si sono rilevati ulteriori casi positivi;
-che lo stesso Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino, con nota prot. n. 5695 di data
odierna, ha rappresentato, relativamente al Comune di Ariano Irpino, che:
a) nel corso dell’ultima settimana, sono stati rilevati ulteriori sei casi tra gli ospiti ed operatori della
RSA all’interno della quale si era già rilevato un cluster di infezione;
b) che i nuovi degenti positivi sono stati tutti trasferiti in ambiente ospedaliero;
c) “per ciò che si riferisce all’incidenza, la malattia ha presentato ... una notevole decrescita
confermata nella successiva settimana dal 16 aprile al 20 aprile 2020” e che “l’analisi dei dati
evidenzia, quindi, un consolidamento verso il basso dell’incidenza dell’infezione”;
-che, con nota di data odierna il Commissario straordinario del Comune di Ariano Irpino ha
rappresentato, “ alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in cui versa questo territorio
comunale, che presenta una percentuale di positivi al virus COVID 19 ancora elevata nonché un
significativo numero di persone in quarantena fiduciaria, conseguente all’indagine epidemiologica
condotta dall’ASL... l’opportunità di non allentare le misure di contenimento e di prevenzione fino
ad oggi adottate e quindi di valutare la possibilità di una proroga dell’ordinanza n. 33 del 13 aprile
2020 negli stessi termini e modalità seppure per pochi giorni. Tanto anche in considerazione dei
recentissimi sviluppi epidemici verificatisi presso la “RSA – (omissis)” costantemente monitorata dal
Servizio Epidemiologico dell’ASL di Avellino in sinergia con la scrivente”;
-che l’Unità di Crisi regionale, in merito alla situazione epidemiologica relativa ai menzionati
Comuni, ha rappresentato di condividere le valutazioni in ordine alla insussistenza, allo stato, di
indicazioni per la conferma delle misure restrittive di cui alla citata ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020
per il Comune di Lauro (AV) e di ravvisare, invece, la opportunità, con riferimento al Comune di
Ariano Irpino, di disporre, per motivi precauzionali a tutela della salute pubblica, l’obbligo di utilizzo
di dispositivi individuali di protezione di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 nei luoghi pubblici

Il Presidente

e aperti al pubblico, confermando, nelle more dell’approvvigionamento dei suddetti dispositivi, le
misure restrittive della mobilità all’interno e all’esterno del territorio comunale ad oggi vigenti giusta
ordinanza n.33 del 13 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi
previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale,
attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale
di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella
attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi
adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del
distanziamento sociale;

RAVVISATO

-che, sulla base di quanto rappresentato, limitatamente al territorio comunale di Ariano Irpino (AV)
risultano sussistenti motivi precauzionali per confermare le misure di contenimento e prevenzione
in essere, nelle more dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, da disporsi
con ogni urgenza e comunque entro e non oltre due giorni, al fine di avviare nell’indicato Comune
l’utilizzo di misure precauzionali da introdurre a breve in tutto il territorio regionale;
VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con
particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la

Il Presidente

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri
e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica,
ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente

ORDINANZA

1.Ferme restando le misure statali e regionali già disposte a fini di contenimento e di prevenzione del
contagio nel territorio regionale, con decorrenza dal 21 aprile 2020 e fino al 22 aprile 2020, con
riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV) sono confermate le misure disposte con Ordinanza n.
33 del 13 aprile 2020, a conferma dell’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, di seguito riportate:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali
e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli
operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività
relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM
10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino
strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei
relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade
secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.
4. L’ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando
priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri
Comuni.
5. Entro e non oltre il termine del 21 aprile 2020, l’Unità di Crisi regionale, di concerto con il
Commissario Straordinario del Comune e con l’ausilio della Protezione Civile regionale, provvede

Il Presidente

alla distribuzione alla cittadinanza di Ariano Irpino di dispositivi di protezione individuale di cui
all’art.16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
6, Con efficacia dal 22 aprile 2020 e fino al 3 maggio, salvo ulteriori provvedimenti, è fatto obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico siti nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV).
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli
effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro
dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune di Ariano Irpino
(AV), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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