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Cronaca

Coronavirus, la Regione Campania corregge le misure igienico-sanitarie per gli allenamenti sportivi

Ecco l'ordinanza n.44

Una nuova ordinanza, pubblicata dalla Regione Campania, stabilisce la correzione del punto 1.5, relativo alle disposizioni in tema di allenamenti sportivi, con il seguente: 

“1.5. adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale. L’Unità di crisi potrà valutare, anche con specifico riferimento a modelli organizzativi conformi a quanto raccomandato al punto 1.3 e in considerazione del luogo e modalità dell’allenamento, la deroga all’obbligo di previo test diagnostico sugli atleti”.

Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020 della Regione Campania

1. A decorrere dalla data odierna e per la durata di efficacia già specificamente stabilita in ciascun provvedimento, sono confermate le seguenti Ordinanze:

1.1. Ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020 (Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale), pubblicata sul BURC n.94 di pari data;

1.2.Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020 (Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientro nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio- Ulteriori disposizioni), pubblicata sul BURC n.95 di pari data, come modificata dall’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.96 di pari data;

1.3.Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020 (Disposizioni in tema di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica dell’Ordinanza n.41 del 1maggio 2020.-Conferma di ulteriori disposizioni), pubblicata sul BURC n.96 di pari data;

1.4.Ordinanza n.43 del 3 maggio 2020 (Disposizioni in tema di allenamenti sportivi), pubblicata sul BURC n.97 di pari data, con la sostituzione del punto 1.5. del dispositivo con il seguente: “1.5. adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale. L’Unità di crisi potrà valutare, anche con specifico riferimento a modelli organizzativi conformi a quanto raccomandato al punto 1.3 e in considerazione del luogo e modalità dell’allenamento, la deroga all’obbligo di previo test diagnostico sugli atleti”.

2. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Società e Federazioni sportive campane per il tramite del CONI Campania e al CIP Campania ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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