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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Mirabella Eclano

Coronavirus a Mirabella Eclano: sospensione di attività sportivo-ricreative e chiusura anticipata di bar e sale da gioco

Ecco l'ordinanza firmata dal sindaco Giancarlo Ruggiero

Coronavirus a Mirabella Eclano. Con un'apposita ordinanza firmata in data odierna, il sindaco Giancarlo Ruggiero ha predisposto alcune restrizioni, a decorrere dalla giornata di domani, fino al 9 gennaio 2022, che andranno a integrare le norme già vigenti.

Ecco i dettagli dell'ordinanza.

Ordinanza n.30 del 28-12-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER LA GESTIONE

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta emergenza epidemiologica;

VISTI, in particolare:

• il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 ( c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 1 O, comma 1 );

• il Decreto Legge del 23 luglio 2021 , n. l 05 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. I);

• il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 Dicembre 2021 con il quale è stata annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;

• il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 Dicembre 2021 con il quale sono state annunciate ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto legge) annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, l'esigenza di assumere ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CONSIDERA TI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-1 9, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale; VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RICHIAMATO l'obbligo di rispetto delle Ordinanze regionali n. 27 del 15.12.2021 e n. 28 del 19.12.2021 ed eventuali modifiche o integrazioni, che si allegano alla presente

ORDINA a decorrere dal giorno 29 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022

• la chiusura del Servizio integrativo al nido sito in Via Calcazanco;

• la chiusura dei bar e delle sale da gioco è fissata alle ore 21.00; le altre attività, comprese quelle della ristorazione, sono soggette al puntuale rispetto delle ordinanze nazionali e regionali tuttora vigenti per dette categorie;

• è fatto divieto nei locali pubblici ed esercizi commerciali di proiezione al pubblico di trasmissioni televisive (compresi eventi sportivi), divieto di gioco delle carte e/o riproduzione di musiche dinanzi i bar e a tutte le attività commerciali;

• sono sospese le attività delle scuole di danza, di ballo, delle scuole di calcio e sono altresì chiusi gli impianti sportivi, pubblici e provati esercenti attività al chiuso (compreso palestre, piscine e bocciodromo);

• sono annullati tutti gli eventi di natura ricreativa, culturale, associativa in programma sul territorio comunale, ad esclusione delle funzioni religiose che sono consentite nell'osservanza delle disposizioni imposte dalla vigente normativa anticontagio Covid 19;

• è fatto divieto di assembramenti in ambienti pubblici e/o privati;

DISPONE Che la presente ordinanza:

1) venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

2) venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Questura di Ave llino, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale, ali' Ambito Sociale Al;

3) venga data ampia notizia e diffusione, anche mediante affissione nei punti di accesso agli uffici Comunali e alle attività produttive.

AVVERTE Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma I, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

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