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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Mercogliano

Coronavirus all'Istituto Comprensivo Guido Dorso Mercogliano

Chiusura dei locali della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di "Torelli"

Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Chiusura dei locali della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di "Torelli" dell'Istituto Comprensivo Guido Dorso Mercogliano per operazioni di disinfezione, igienizzazione, sanificazione e pulizia straordinaria.

VISTO

l’art. 32 della Costituzione;

VISTO

lo Statuto del Comune di Mercogliano;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dapprima fino al 15 ottobre 2020 e successivamente fino al 31 gennaio 2021 e ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

CONSIDERATO

che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare è stato emanato il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 le cui disposizioni operano i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

RICHIAMATE

le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SarS- Cov. 2 Covid -19;

VISTE

le ordinanze del Ministero della Salute emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19; VISTO il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 (GU Serie Generale n. 96 del 22.04.2021)”;

CONSIDERATO

che sulla base delle informazioni acquisite dalla task force comunale per l’emergenza Covid - 19 si registra un caso di positività tra gli alunni che frequentano le scuole cittadine, circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

RITENUTO

che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali;

RILEVATO

che il potere di emanare le misure di cui alla presente ordinanza trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978;

CONSIDERATO

che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento del virus e di conseguenza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso nella popolazione scolastica si rende necessario ed urgente intervenire mediante l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative;

RITENUTO

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che, pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza, a potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO

l’art. 50 d.lgs. D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”;

VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; CON i poteri conferiti

ORDINA

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata e per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo: La chiusura ad horas e fino al 14/05/2021 compreso, del plesso di “Torelli” dell’Istituto Comprensivo “Guido Dorso Mercogliano” per tutti i cicli di studio, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, pulizia e sanificazione straordinaria. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico IV di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, pulizia e sanificazione straordinaria dei predetti locali. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’I.C. Mercogliano, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online, sul sito internet del Comune e sull'App istituzionale MyMercogliano; che la stessa sia trasmessa per notifica: > a S.E. il Prefetto di Avellino; > al Presidente della Regione Campania; > all'ASL Avellino – Dipartimento di Prevenzione; > al Comando della Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Mercogliano; > al MIUR Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed al MIUR Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale di Avellino; > Ai Responsabili di Settore dell'ente; > Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Guido Dorso Mercogliano”;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. Il Sindaco F.to Avv. Vittorio D’Alessio

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