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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Bisaccia

Coronavirus a Bisaccia, ecco le restrizioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Con un'apposita ordinanza il sindaco Marcello Arminio ha imposto specifici orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per la somministrazione di generi alimentari e bevande

Coronavirus a Bisaccia. Con un'apposita ordinanza, firmata in data odierna, il sindaco Marcello Arminio ha imposto specifici orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per la somministrazione di generi alimentari e bevande. 

Ecco i dettagli dell'ordinanza.

Ordinanza n. 30 del 28/12/2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Modifica ordinanza n. 27/2021

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 27 del 29-10-2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che all’art. 1 dispone che "le misure di cui all'art. 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zonabianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado delterritorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamentodipiù ambititerritoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decretolegge n. 33;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

DATO ATTO che l’ordinanza n. 27 del 29-10-2016 disciplina l’orario di apertura e chiusura dei bar, ristoranti;

PRESO ATTO della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane anche sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di continuare ad adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori e agli adulti;

Visto il D.L. 06-12-2011, n. 201, convertito in legge 22-12-2011, n. 214;

Visto il D.L. 24-01-2012, n. 1, convertito in legge 24-03-2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18-06-1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06-05-1940, n. 635;

Vista la legge 25-08-1991, n. 287;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21-04-2020;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale e per le motivazioni in premessa citate, la propria ordinanza n. 27/2021, fino a nuove disposizioni, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, enoteche, ristoranti, agriturismi, bed & breakfast) è così modificata:

1) Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a far data dal 29-12-2021, è data facoltà di apertura nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 22:30 di ogni giorno, con invito ai titolari di verificare il corretto utilizzo, da parte dell’utenza, dei dispositivi di protezione individuale (D. P. I.), nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali.

Si ricorda l’obbligo di esibire il green pass previsto per l’acceso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi e bevande;

AVVERTE

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle leggi vigenti in materia. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento è trasmesso alle associazioni di categoria, ai servizi comunali interessati, nonché alle forze dell’ordine per i relativi controlli.

INCARICA

Gli Uffici Comunali di dare esecuzione al presente provvedimento affinché la presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio e ne sia data diffusa informazione sul territorio comunale.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto:

• alla Prefettura di Avellino;

• al Comando Stazione dei Carabinieri di Bisaccia sede

• ai Vigili Urbani del Comune di Bisaccia.

Ordinanza Bisaccia n. 30 28-12-2021

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