rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, sospesi i mercati settimanali e tutte le attività pubbliche

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l'ordinanza per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l'ordinanza per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Ordinanza n.80 dell'08/03/2020

IL SINDACO

Premesso

-      che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il Presidente della Giunta Regionale della Campania, rispettivamente con D.P.C.ÌvL 8 marzo 2020 e con Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 hanno adottato misure al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Regio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli Padova, Treviso e Venezia nonché la sospensione di manifestazioni, servizi educativi per l'infanzia nonché la chiusura di musei ed altri luoghi della cultura;

-      che con Ordinanza n. 8 dell'08/03/2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la sospensione sul territorio regionale di attività di piscine, palestre e centri benessere,

tanto premesso ed a salvaguardia della salute pubblica ed al fine di adottare idonee misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale,

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del I marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020;                                                             

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'08 marzo 2020;

Viste le indicazioni della Task Force Regionale sui mercati settimanali;

Ravvisata l'esigenza di porre in essere il presente provvedimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

Preso atto che lo svolgimento dei mercati comunali favorisce potenziali assembramenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/00,

ORDINA

il divieto di svolgimento dei mercati comunali fino al 3 aprile 2020.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avellino nonché diffuso a mezzo stampa.

 

Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 08/03/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania

IL SINDACO

VISTO

il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 08/03/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania; il proprio comunicato del 05/03/2020;

INVITA

tutta la cittadinanza ad osservare puntualmente tutte le prescrizioni e raccomandazioni presenti nel citato D.P.C.M. e nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania al fine della tutela della salute pubblica.

Ad osservare, in particolare, le misure di prevenzione igienico sanitarie come indicate all'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e di seguito elencate:

a)              lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)             evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c)              evitare abbracci e strette di mano;

d)             mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e)              igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)              evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g)             non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)             coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)               non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j)               pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;       

k)             usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

EVIDENZIA

a)                 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del predetto D.P.C.M. ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b)                sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c)                 sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d)                è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e)                 sono sospesi, altresì, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l, lettera d);

f)                 l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

g)                l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti dii persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l, lettera d);

h)                sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

i)                  divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

j)                  la sospensione delle attività di piscine, palestre e centri benessere.

EVIDENZIA, altresì,

1.             che tutti gli individui che hanno fatto ingresso in regione Campania con decorrenza del 07/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia hanno l'obbligo:

a)         di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

b)        di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;

c)         di osservare il divieto di spostamento e viaggi;

d)        di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

e)         in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.   

2.             i gestori delle attività di ristorazione e bar hanno l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

3.             i gestori degli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, devono garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

RACCOMANDA

a.         a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

b.         di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

c.         ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 0 C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

d.         che nei servizi educativi per I 'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici pubblici, siano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

e.         che negli uffici pubblici, nonché in tutti i locali aperti al pubblico siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f.          che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

RICORDA

che in presenza di sintomi riconducibili alla Covid 19 (Coronavirus) non ci si deve recare al Pronto Soccorso dell 'Ospedale bensì bisogna contattare il proprio medico curante ovvero il pediatra di libera scelta o contattare il 118 in modo da essere trattati direttamente da personale sanitario specializzato;

che per ogni utile informazione è possibile contattare la Regione Campania al numero 800.90.96.99 ed il Ministero della Salute di Pubblica Utilità al numero 1500;

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. e all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania innanzi citate è punito ai sensi dell'art. 650 del C.P., se il fatto non costituisce un più grave reato.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, sospesi i mercati settimanali e tutte le attività pubbliche

AvellinoToday è in caricamento