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Cronaca Avella

Coronavirus ad Avella: Biancardi chiude tutto

La decisione del sindaco dopo i numerosi casi di Covid

AVELLA! FORZA PAESE MIO!
Carissimi concittadini, ho da poco firmato un'ordinanza con una serie di misure molto rigide per il contenimento della diffusione del contagio. 
Questa sera ho ricevuto dall’ASL l’esito di due giorni di tamponi eseguiti ad Avella su mia richiesta!!
31 positivi sono tanti che vanno ad aggiungersi agli altri già accertati !!
Con l’ASL stiamo organizzando altri interventi in questi giorni !!
Vi chiedo di collaborare !
È un sacrificio enorme per tutti noi, ma necessario in considerazione del numero notevole di casi di positività al Covid-19. 
Bisogna evitare rischi e tutto dipenderà dai nostri comportamenti. 
Per questo chiedo la Vostra massima collaborazione e senso di responsabilità. 
Serve l'aiuto di ognuno e delle forze dell’ordine per i controlli. Confido in Voi. 
Possiamo farcela. Supereremo insieme questa complicata situazione.
Criticatemi pure se volete...ma credetemi è un momento per me molto difficile per il ruolo e la responsabilità che rivesto. 
Ma è mio dovere salvaguardare la sicurezza e la salute della cittadina che mi onoro di rappresentare.
Siamo tutti noi vicini alle famiglie che sono state colpite da questo Virus...insieme ce  la faremo!!!

Ecco l'ordinanza 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL SINDACO 
VISTO Il numero crescente di accertati casi di positività al COVID-19 tra la popolazione avellana 
RICHIAMATI: 
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 
- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19“ solo per gli artt. 3 comma 6-bis e 4 
rimasti in vigore dopo l’abrogazione del medesimo decreto disposto dall’art. 5 del decreto legge 
25 marzo 2020, n. 19 
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 
 - la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 
“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020; 
- il D.P.C. M. del 8 marzo 2020; 
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020; 
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020; 
- il D.L. n. 18 del17 marzo2020; 
 - il D.P.C.M. del22 marzo 2020; 
- il D. L. 25.03.2020, n. 19; 
 - il D.P.C.M. del 2 aprile 2020; 
 - il D.P.C.M. del 10.04.2020; 
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 
VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati; 
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
fino al 15 ottobre 2020; 
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020; 
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020 in vigore dal 8/10/2020; 
CONSIDERATO: che si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e 
nazionale; che i report dell’Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento 
dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte aumento dei casi di soggetti
asintomatici o paucisintomatici; 
CHE sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, 
l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, 
quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti; 
CHE il crescente numero di casi positivi in tutto il territorio comunale come da comunicazione del 
Direttore Generale di detta ASL Avellino 1 , 
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, 
comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle 
statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano 
in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”; 
CHE il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8 prevede che “È vietato 
l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; che il menzionato Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020, le cui disposizioni sono state 
successivamente prorogate dal DPCM 7/9/2020 e riprese nel DL 7/10/2020 prevede: “Ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale 
di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi 
di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza”; 
CHE il DPCM del 13 Ottobre 2020 detta ulteriori misure di contenimento del contagio dell’intero 
territorio nazionale nonché la limitazione di spostamenti da e per l’estero, nonché da ultimo 
rimodula le misure per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ed impone l’utilizzo delle 
mascherine nei luoghi anche all’aperto; 
RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali 
misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti 
sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti; 
RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, 
di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di 
Avella; 
CONSIDERATO che il contesto particolare del Comune di Avella chiede misure di massima 
prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del 
territorio connesse in particolare il numero di contagiati presenti sul territorio, non consente 
un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, anche in considerazione dell’attuale ridotta 
dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Avella; 
CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto 
e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19; 
RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a 
realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione 
territoriale, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo 
livello possibile, ulteriore e maggiore rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della 
sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 
1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 
TUEL; 
DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di 
sopra di ogni interesse di altro tipo; 
ORDINA 
in via precauzionale, e in aggiunta alle raccomandazioni e alle misure sino ad oggi adottate a 
partire da oggi 23.10.2020 sino a tutto il 02.11.2020 salvo estensione: 
1. il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale se non per comprovate 
necessità (lavoro, salute, approvvigionamento di beni di prima necessità); 
2. la sospensione di manifestazioni, di feste, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico (piazze, parchi pubblici) o privato (abitazioni altrui), anche di carattere culturale, 
ludico, sportivo e religioso (salvo funzioni religiose già programmate ma con il solo nucleo 
familiare); 
3. la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e 
private nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza; 
4. chiusura del Cimitero fatto salvo delle Imprese che svolgono allestimento per la 
Commemorazione dei Defunti. 
5. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura; 
6. la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e
di pubblica utilitá 
7. la chiusura di tutte le attività commerciali entro le ore 21, con l'obbligo di accedere ai servizi 
pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità 
indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela 
individuate dall'azienda sanitaria competente; 
8. la sospensione di attività dei circoli ricreativi, sportivi e palestre 
9. Divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e 
sempre accompagnati da un familiare adulto. 
10. la chiusura di tutte le palestre e la sospensione di tutte le attività sportive, in forma individuale 
e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; 
11. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di 
rimanere unitamente ai propri familiari, salvo disposizione diverse dal proprio medico di 
fiducia, presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, 
contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente; 
12. di indossare la mascherina, su tutto il territorio comunale, anche nei luoghi all'aperto, durante 
l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza e nel rispetto delle previsioni 
normative nazionali; 
13. a tutti gli esercenti, gestori ed utenti, non soggetti a chiusura, la stretta osservanza delle 
misure di prevenzione 
AVVISA 
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale 
integralmente si rinvia. 
DISPONE 
- La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
on- line e sul sito web istituzionale del Comune; 
 - Alla Polizia Municipale ed agli Agenti delle Forze di Polizia di vigilare per l’esatta osservanza 
della presente ordinanza. 
Il presente provvedimento è trasmesso: alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Avellino; alla Presidenza della Regione Campania; ai componenti del C.O.C. del Comune di 
Avella ai Dirigenti Scolastici; 
all’Asl Avellino 1; al Comando di P.M e dagli altri presidi di Polizia presenti sul territorio; al 
Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente; ai Comuni limitrofi 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
Dalla residenza Municipale 22/10/2020

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