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Cronaca

Coprifuoco a mezzanotte anche in Campania: nuove regole anti-Covid in zona gialla

Da lunedì 7 giugno ci sono novità anche per i cittadini che vivono nelle regioni in area gialla, proprio come la Campania

Da lunedì 7 giugno ci sono novità anche per i cittadini che vivono nelle regioni in area gialla, proprio come la Campania: il coprifuoco slitterà infatti dalle 23 alle 24. Un'ora in più per andare a cena fuori o stare con gli amici, ricordandosi però che bisogna essere a casa entro mezzanoyte. Il 21 giugno il coprifuoco verrà invece abolito del tutto. 

Ecco le regole per la zona gialla 

Dal prossimo 21 giugno il divieto di circolazione per le persone nelle ore notturne verrà abolito in tutta Italia, in base a quanto previsto nel decreto legge del 18 maggio. Niente limitazioni per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici. All’aperto in zona bianca non ci sono limiti, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli; mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone non conviventi. Possono sedersi assieme, però, due nuclei familiari. In zona gialla resta il limite di 4 persone non conviventi per tavolo, sia al chiuso che all’aperto. 

Ristorazione nella zona gialla

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco, nonché di protocolli e linee guida adottati

Centri commerciali nella zona gialla

Dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida

Piscine, palestre, centri natatori e centri benessere nella zona gialla

Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
 L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto,  negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.

È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? Dal 26 aprile l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.

I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare? Dal 15 maggio 2021 sarà consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)? Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.? Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti? Dal 26 aprile è possibile svolgere esclusivamente all’aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.

Eventi sportivi aperti al pubblico nella zona gialla

Dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può  essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività  devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Impianti nei comprensori sciistici nella zona gialla

Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Fiere e congressi nella zona gialla

Dal 15 giugno 2021 sarà consentito, in questa zona, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le citate linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sarà inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in questa zona, saranno consentiti anche i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò nella zona gialla

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Parchi tematici e di divertimento nella zona gialla

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie nella zona gialla

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Corsi di formazione nella zona gialla 

Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Art. 11

Musei e altri istituti e luoghi della cultura nella zona gialla

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. 

Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì  aperte al pubblico le mostre.

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