Calcioscommesse: tre punti di penalizzazione per l'Avellino
La decisione ha riguardato la responsabilità oggettiva riferita al coinvolgimento del calciatore Francesco Millesi
La sentenza ufficiale
"Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rigettata l'eccezione preliminare; riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni:
- nei confronti di Pini Luca anni 5 (cinque) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;
- nei confronti di Millesi Francesco anni 5 (cinque) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;
- nei confronti di Izzo Armando mesi 18 (diciotto) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;
- nei confronti della Societá US Avellino 1912 Srl, punti 3 (tre) di pena lizzazione da scontarsi
nel campionato in corso ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;
- nei confronti della Societá ASD Atl. Torbellamonaca Breda, punti 2 (due) di penalizzazione
da scontarsi nel campionato in corso ed€ 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.
Dispone il proscioglimento dei Sigg.ri Arini Mariano, Biancolino Raffaele, Castaldo Luigi, Pisacane Fabio, Peccarisi Fabio e Taccone Walter".
"Dalla disamina delle singole posizioni sopra indicate e giá ampiamente argomentate discende la responsabilitá oggettiva, ex art. 4,comma 2 e 7 comma 4 del CGS, della Societá US Avellino 1912 Srl per le condotte poste in essere dai propri tesserati Millesi Francesco ed Izzo Armando, e della Societá ASD Atl. Torbellamonaca Breda per la condotta del proprio tesserato Pini Luca".