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Cronaca Cervinara

Brogli elettorali a Cervinara: Tar ordina di ritornare al voto in due sezioni

Le elezioni a Cervinara si sono svolte lo scorso anno ma per il Tar di Salerno ci sono state irregolarità in due sezioni. A produrre il ricorso il candidato non eletto a Sindaco e candidati non eletti nella lista n. 1 “Movimento Bene Comune”

Le elezioni a Cervinara si sono svolte lo scorso anno ma per il Tar di Salerno ci sono state irregolarità in due sezioni. A produrre il ricorso il candidato non eletto a Sindaco e candidati non eletti nella lista n. 1 “Movimento Bene Comune” alla carica di consigliere comunale.  I ricorrenti sono venuti a conoscenza del fatto che in data 2.6.2015 Clemente Pasquale consegnava nelle mani di Passariello Benito, cittadino elettore di Cervinara e Presidente del Comitato elettorale per la lista n. 1, n. 14 schede elettorali di colore azzurro, munite di timbro e firma di uno scrutatore, dopo averle rinvenute in una abitazione di Cervinara da lui frequentata per motivi di lavoro, e che in data 3.6.2015 il suddetto Passariello Benito consegnava le schede elettorali alla DIGOS della Questura di Avellino, che redigeva il verbale di sequestro allegato al ricorso, da cui scaturiva il procedimento penale.

Deducono inoltre che i verbali delle sezioni nn. 5, 7 e 12 non riportano, alla pagina n. 29, il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, ciò che impedisce di conoscere quante schede possono essere effettivamente coinvolte nella alterazione delle operazioni elettorali, mentre solo il verbale del seggio n. 10 opera la dovuta cancellazione della dizione “non corrisponde” in relazione al numero delle schede autenticate e non utilizzate rispetto al numero degli elettori del seggio che non hanno votato.

Paventando il ricorso al sistema delle cd. schede ballerine con riguardo a tutti i seggi, atteso l’elevato numero delle schede ritrovate, i ricorrenti lamentano la mancanza di genuinità e di trasparenza delle operazioni elettorali, dei cui risultati invocano l’annullamento giurisdizionale.

Il Comune di Cervinara ed i controinteressati eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, non avendo i ricorrenti tempestivamente impugnato il verbale di proclamazione degli eletti.

Un ulteriore profilo di inammissibilità scaturisce, secondo allegazioni difensive delle parti resistenti, dalla impugnazione della delibera consiliare n. 7/2015, avente ad oggetto la convalida degli eletti, le cui contestazioni avrebbero dovuto essere formulate dinanzi al giudice ordinario.

L’inammissibilità del ricorso viene anche predicata sulla scorta della conflittualità degli interessi di cui sono portatori i ricorrenti, attesa anche la contraddittorietà tra la domanda di annullamento integrale delle operazioni elettorali e la posizione di consiglieri comunali di minoranza, di cui sono in possesso i ricorrenti.

Viene inoltre eccepito il mancato superamento della prova di resistenza, in considerazione del divario di voti esistente tra le liste cui appartengono rispettivamente i ricorrenti ed i resistenti, e la genericità delle censure articolate, di cui viene comunque allegata l’infondatezza, concretando le circostanze allegate mere irregolarità non invalidanti.

Infine, viene eccepita la mancata notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato.

Con i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 29.4.2016, successivamente all’espletata verificazione, viene dedotto che le risultanze dell’attività istruttoria espletata in sede di verificazione e di quella di P.G. svolta dalla Digos hanno corroborato le censure formulate a sostegno della domanda di annullamento.

Tanto premesso, deve essere respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sulla scorta della sua mancata notifica all’Avvocatura dello Stato, siccome estranea al novero dei soggetti passivamente legittimati in siffatta tipologia di controversie, identificati dall’art. art. 130, comma 3, cod. proc. amm. nell’”ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” e nelle “altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”.

Ugualmente infondata è l’eccezione intesa a lamentare la tardiva impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti, risultando questa avvenuta in data 1° giugno 2015, laddove il ricorso è stato depositato in data 29.6.2015, ovvero nel rispetto del termine (di trenta giorni) di cui all’art. 130, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.: né rileva che non sia menzionato il relativo verbale, sia perché l’epigrafe del ricorso menziona espressamente, quale oggetto dell’impugnazione, la “proclamazione degli eletti”, sia perché le censure si appuntano nel corrispondente provvedimento.

Non accoglibile è anche l’eccezione di inammissibilità fondata sul conflitto di interessi asseritamente caratterizzante le posizioni dei ricorrenti, alcuni dei quali (i sigg.ri Romano Gerarda e Bello Tommaso) eletti quali consiglieri di minoranza, risultando smentita, in punto di fatto, dalle risultanze del verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni (pag. 40).

Infondata è anche l’eccezione intesa ad evidenziare il mancato superamento della cd. prova di resistenza, avendo la giurisprudenza affermato (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, n. 47 del 5 febbraio 2014) che alla luce dell’esigenza di “composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. Tuttavia, tale regola non appare utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali quali, ad esempio, l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate”.

Meritevole di accoglimento, invece, è l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione relativamente al verbale di convalida degli eletti, afferendo essa, siccome estranea al procedimento elettorale (che appunto si conclude con la proclamazione degli eletti), alla cognizione del giudice ordinario.

Quanto ai profili di merito della controversia, deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale, con l’ordinanza istruttoria n. 2647 del 17.12.2015, ha disposto che il Prefetto di Avellino, o suo delegato, provvedesse, nel contraddittorio con le parti della controversia, a:

- acquisire ogni utile elemento informativo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino al fine di conoscere lo stato del procedimento R.G.N.R. n. 6953/2015, richiedendo ed acquisendo in copia, ove ne sussistano le condizioni di legge e previa autorizzazione dell’A.G. competente, gli atti del procedimento ed in particolare copia delle 14 schede oggetto del verbale di sequestro del 3.6.2015;

- chiarire, anche sulla scorta delle acquisizioni documentali ed informative di cui al precedente punto e di ogni altro accertamento ritenuto opportuno, se le schede oggetto del suddetto verbale di sequestro siano effettivamente riconducibili al procedimento elettorale oggetto di controversia, presso quale sezione elettorale siano state autenticate ed in quale fase del procedimento elettorale è presumibilmente avvenuta la sottrazione delle stesse dal materiale elettorale;

- verificare, con riferimento alla sezione elettorale così individuata e comunque in relazione alle sezioni elettorali nn. 5, 7 e 12, la congruenza tra schede complessivamente autenticate, schede utilizzate per la votazione e schede non utilizzate;

- verificare se i voti attribuiti nell’ambito delle predette sezioni abbiano effettivamente condizionato il risultato elettorale relativamente alla posizione dei ricorrenti (di aspiranti, rispettivamente, alla carica di Sindaco e di consigliere comunale) e se l’eventuale rinnovazione del procedimento elettorale con riferimento alle stesse sia astrattamente suscettibile di modificare il medesimo risultato elettorale.

Le risultanze dell’attività istruttoria espletata dall’Ufficio incaricato sono state trasfuse nella relazione di verificazione depositata il 2.3.2016, dalla quale si evince che:

- sulla base delle comunicazioni del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino titolare del proc. penale n. 6953/2015, nell’ambito del quale è stato eseguito il summenzionato sequestro di 14 schede elettorali, come da verbale del 3.6.2015, le schede in sequestro provengono dalla sezione elettorale n. 7, mentre sulla scorta delle indagini eseguite non risultano reperite, relativamente alla medesima sezione, n. 233 schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione, sebbene risultino consegnate dalla sezione elettorale n. 7 al Comune di Cervinara al termine delle operazioni elettorali (si veda anche, su tale punto, quanto emerge dalla annotazione della Digos del 30.6.2015, allegata ai motivi aggiunti, nel senso che nella busta n. 3 (C) relativa alla sezione n. 7, acquisita presso il Tribunale di Avellino, sono state rinvenute n. 85 schede non firmate né timbrate e n. 99 schede con la sola firma di uno scrutatore e non timbrate, relative alle elezioni regionali);

- non è stata reperita la busta n. 3 (C) della sezione elettorale n. 12, destinata a contenere le schede elettorali per le elezioni comunali autenticate e non utilizzate, ma la busta n. 3 (R), utilizzata per custodire le schede elettorali autenticate e non utilizzate per le elezioni regionali, svoltesi contestualmente a quelle comunali.

Il Tribunale quindi, alla luce dell’istanza istruttoria depositata dalla parte ricorrente in data 5.5.2016, con l’ulteriore ordinanza istruttoria n. 561 del 18.5.2016, ha disposto che il funzionario già incaricato dalla Prefettura di Avellino procedesse, in contraddittorio con le parti, all’apertura delle buste 2(R) relative alle Sezioni nn. 5 e 12 nonché della busta 3(C) relativa alla Sezione n. 5 e della busta 3(R) relativa alla Sezione n. 12, indicate nel verbale di acquisizione di atti dell’11.2.2016, chiarendo se il materiale elettorale in esse eventualmente contenuto fosse rilevante ed utile al fine di dare compiuto riscontro ai quesiti formulati con la citata ordinanza istruttoria.

L’organo verificatore, in esecuzione dell’incarico, ha depositato la relazione istruttoria del 1°.6.2016, dalla quale emerge che:

- la busta 2R relativa alla sezione n. 5 contiene le liste elettorali della sezione n. 5;

- le buste 2R e 2bisR della sezione n. 12 contengono rispettivamente le liste elettorali ed i registri per l’annotazione delle tessere elettorali della sezione n. 12;

- la busta 3C della sezione n. 5 contiene n. 212 schede autenticate e non utilizzate, corrispondenti alla differenza tra gli elettori della sezione (778) ed i votanti (566), oltre a n. 74 schede non autenticate;

- la busta 3R della sezione n. 12 contiene sia le schede non autenticate e non utilizzate relative alle elezioni regionali sia quelle relative alle elezioni comunali, queste ultime ammontanti n. 92 schede, mentre non sono state rinvenute le schede autenticate e non utilizzate relative alle elezioni comunali.

Tanto premesso, deve rilevarsi, anche in considerazione della ulteriore eccezione di inammissibilità (per genericità delle censure) del ricorso formulata dalle parti resistenti, che le censure attoree possiedono i necessari requisiti di puntualità e sono suffragate da idonei elementi di prova relativamente alle sezioni nn. 5, 7 e 12: i predetti requisiti sono ricavabili, in particolare, dal congiunto riferimento alle indagini penali scaturite dal ritrovamento e sequestro di n. 14 schede elettorali ed al fatto che i verbali delle suddette sezioni nn. 5, 7 e 12 non riportano, alla pagina n. 29, il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, indice quest’ultimo di un deficit di trasparenza del procedimento elettorale, il quale impedisce da solo di verificare la congruenza tra il numero delle schede autenticate, quelle utilizzate per la votazione e quelle autenticate non utilizzate (salve le opportune verifiche in ordine all’effettiva incidenza dell’omissione sul risultato elettorale): relativamente alle altre sezioni, per contro, la mera astratta possibilità che la regolarità del procedimento elettorale possa essere stata inficiata dal ricorso al sistema delle cd. schede ballerine, allegata in ricorso, impone di affermare l’inammissibilità, per genericità ed evanescenza probatoria, delle relative censure, nessun concreto elemento essendo allegato a dimostrazione della connessione tra la suddetta vicenda, tuttora all’attenzione della magistratura penale, ed il procedimento elettorale svoltosi dinanzi alle sezioni diverse dalla n. 5, dalla n. 7 e dalla n. 12, per le quali la medesima carenza nell’attività di verbalizzazione è stata dedotta tardivamente solo con i predetti motivi aggiunti.

Ebbene, la domanda di annullamento deve essere respinta relativamente alla sezione n. 5, essendo emerso, dall’espletata verificazione, che la busta 3C della sezione n. 5 contiene n. 212 schede autenticate e non utilizzate, corrispondenti alla differenza tra gli elettori della sezione (778) ed i votanti (566).

In proposito, ritiene il Tribunale di ribadire che, sebbene la mera omessa verbalizzazione della suddetta corrispondenza offra un principio di prova in ordine alla compromissione delle garanzie di trasparenza e correttezza del procedimento elettorale, esso può tuttavia risultare sconfessato laddove, come nella specie, eseguiti i debiti approfondimenti istruttori, risulti di fatto che nessuna divergenza sia rilevabile tra il numero delle schede autenticate, da un lato, e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate, dall’altro.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alle sezioni nn. 7 e 12, per le quali l’evidenziata lacuna dei verbali elettorali si associa, compromettendo irrimediabilmente la genuinità del procedimento e quindi del risultato elettorale, al mancato rinvenimento delle schede autenticate non utilizzate per la votazione: in particolare, per la sezione n. 7, nella busta 3 (C), che quelle schede sarebbe stata destinata a contenere, sono state rinvenute n. 85 schede non firmate né timbrate e n. 99 schede con la sola firma di uno scrutatore e non timbrate, tutte relative alle elezioni regionali, mentre, per la sezione n. 12, non è stata affatto reperita la busta n. 3 (C) (né le n. 233 schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione che avrebbero dovuto esservi contenute).

La descritta situazione si aggrava, relativamente alla sezione n. 7, essendo emerso che alla stessa si riferiscono le n. 14 schede oggetto di sequestro in sede penale, siccome rinvenute al di fuori delle sedi deputate alla conservazione del materiale elettorale.

In tale contesto fattuale, non può non richiamarsi, a sostegno della fondatezza della proposta domanda di annullamento, quanto già sancito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, n. 47 del 5 febbraio 2014), nel senso che “la normativa riguardante il procedimento elettorale disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti:

- la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.);

- l'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);

- il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);

- la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).

Si tratta, a ben vedere, di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.

In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'art. 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Se ne è, coerentemente, dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali (CdS, n. 1042/1991)”.

In conclusione, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, nei limiti suindicati, con la conseguente necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni elettorali relativamente alle Sezioni nn. 7 e 12.

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