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Cronaca Atripalda

Multe autovelox ad Atripalda, la decisione del Giudice di Pace farà discutere

È di stamattina, il risultato vittorioso, ottenuto dall’Avv. Vittoria Musto

È di stamattina, il risultato vittorioso, ottenuto dall’Avv. Vittoria Musto, in tema di opposizione a sanzione amministrativa avverso il verbale di accertamento della velocità sul tratto stradale SS 7 bis,
all’altezza del Comune di Atripalda. Al termine della discussione orale, il Giudice di Pace di Avellino, Dott. Ernesto Cerullo, ha accolto i primi ricorsi. Nel Ricorso, l’Avv. Musto si opponeva al verbale sulla base dei seguenti rilievi: 1) irritualità e, dunque, illegittimità della notifica del verbale, affidata, in dispregio al dettato legislativo, ad una società privata (la SAPISER CMP) di Bologna, la quale ha provveduto alla spedizione del plico per il tramite dell’ufficio postele di Bologna, appunto.

A tal proposito, l’Avv. Musto ha evidenziato che gli agenti accertatori di Atripalda hanno effettuato la notifica del verbale oltre il limite della propria competenza territoriale; 2)altra doglianza attiene all’apposizione della firma “a stampa”, cioè meccanografica, del responsabile del procedimento amministrativo, non ammessa, per insegnamento della Corte di Cassazione, nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada; 3) altra eccezione, poi, ha riguardato l’ordinanza prefettizia indicata nel verbale.

Ora, premesso che l’indicazione dell’ordinanza prefettizia di autorizzazione all’interno del provvedimento sanzionatorio, è requisito indispensabile affinché esso sia legittimo, nel caso di specie, il comune di Atripalda ha soltanto fatto richiamo all’Ordinanza del Prefetto di Avellino prot.42/2015 che non fa altro che individuare un tratto di strada ove è possibile utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico. Non ha richiamato, invece, come avrebbe dovuto, l’Ordinanza che autorizza l’installazione dell’autovelox. Tra l’altro, l’ordinanza richiamata individua il tratto di strada ove è possibile rilevare a distanza la violazione nel KM 85+083 e Km 85+884, laddove, invece, le violazioni, nei verbali, vengono accertate alla kilometrica 86+550.
Altri motivi per i quali si è ricorso, poi, attengono alla taratura e all’omologazione ed, infine, alla inadeguata segnaletica e pre-segnaletica.

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