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Cronaca Ariano Irpino / Piazza Plebiscito, .

Ariano, Consiglio di Stato dà ragione a Riccio: entra in Consiglio al posto di Grasso

La moglie di Cusano dopo la sentenza esce dall'assise. Cambia il quadro politico ad Ariano

La sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quinta – attribuisce a Guido Riccio, candidato a sindaco per il Pd-Psi alle amministrative del 2014 ad Ariano Irpino, uno scranno all’interno dell’assise di Palazzo di Città a seguito del ricorso presentato dopo le amministrative dell’anno scorso. Riccio prenderà così il posto di Carmela Grasso del Nuovo Centrodestra.

Così ricostruisce la vicenda il Consiglio di Stato: “Al turno di ballottaggio erano stati ammessi i candidati Sindaco Domenico Gambacorta e Michelino Caso, quest’ultimo appoggiato al primo turno da quattro liste, che avevano ricevuto i seguenti suffragi: “Caso Sindaco”, voti 1251; “Nuovo Centro Destra”, voti 945; “Orologio”, voti 796; “Uniti per Cambiare”, voti 535.La lista “PD-PSI Democratici e Socialisti” della quale al primo turno era candidato Sindaco Riccio, al secondo turno si era collegata al candidato Michelino Caso, sconfitto al ballottaggio da Mimmo Gambacorta, proclamato sindaco con l’attribuzione di 10 seggi alle liste collegate”.

“Quanto alla minoranza, l’Ufficio Centrale aveva attribuito 3 seggi alle liste facenti capo al Sindaco perdente (Michelino Caso), così come risultanti dal collegamento stabilito per il turno di ballottaggio (vale a dire, anche con la lista “PD-PSI”), con attribuzione di un seggio ciascuno alle liste “Caso Sindaco”, “NCD” e “PD-PSI”.

Secondo il Consiglio di Stato “… l’Ufficio Centrale, dovendo procedere in sede di prededuzione alla proclamazione a Consigliere del candidato Sindaco Michelino Caso, ha defalcato il seggio dall’ultimo quoziente utile, erroneamente individuandolo in quello attribuito alla lista “PD-PS,”, non tenendo conto delle liste ovvero dei collegamenti di liste esistenti al primo turno. Secondo l’appellante (Riccio, ndr), dunque, andava prededotto anche il seggio per l’altro candidato Sindaco al primo turno (ovvero l’attuale appellante), la cui lista “PD-PSI” era rientrata nella ripartizione dei seggi”.

Infine la deduzione: “… anche in ipotesi di dissolvimento dell’originaria coalizione, a maggior ragione si applica il medesimo meccanismo al caso di specie, ove la lista “PD-PSI Democratici e Socialisti” della quale al primo turno era candidato Sindaco l’attuale appellante, al secondo turno si è collegata ai sensi dell’art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267-2000 al candidato Michelino Caso. Deve pertanto ritenersi superato il diverso indirizzo della sezione (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di liste) ammesse al ballottaggio. Facendo applicazione delle norme di legge come interpretate da questo Consiglio (e stabilizzate a livello nazionale dalle apposite istruzioni del Ministero dell’Interno), l’Ufficio elettorale avrebbe dovuto procedere a proclamare eletto l’appellante Guido Riccio, in luogo della Sig.ra Carmela Grasso, con attribuzione del seggio alla lista “PD-PSI”, ovvero – come riportato nei verbali – “Democratici e Socialisti PSE””.

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