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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Siva: "La sospensione del mercato è illegittima, il sindaco la revochi"

Ecco la nota del sindacato italiano venditori ambulanti

Con una nostra nota del 20 gennaio scorso, indirizzata al Sindaco, al Comandante della P.M. e p.c. al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari, al Segretario Generale e al Responsabile SUAP del Comune di Avellino ed inoltre alla Prefettura, alla Questura ed al Dirigente regionale del Settore Regolazione dei Mercati, abbiamo chiesto la revoca, in autotutela, per vizi di legittimità, dell’Ordinanza sindacale n. 6 del 4/01/2020 e del conseguente Decreto Dirigenziale n. 14/R.O. dell’11/01/2020 disponendo il contestuale ed immediato ripristino dell’attività mercatale nell’area Piazzale degli Irpini. Al fine di evitare il perpetuarsi di azioni di protesta, segnalazione alla Corte dei Conti del danno erariale, richiesta di intervento al MiSE sia per la perdita di quasi 400 posti di lavoro che chiarimenti per la corretta applicazione della TOSAP, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per palesi vizi di legittimità, richieste di risarcimento dei danni e/o altre azioni legali previste dalla normativa vigente a tutela dei danneggiati”

“Considerato che l’Ordinanza n° 6, del 4/01/2020, con la quale il Sindaco ha ordinato“la sospensione immediata del mercato bisettimanale presso il Piazzale degli Irpini”, praticamente ad horas, non può essere considerata atto ordinario in quanto non è stata preceduta da un avvio del procedimento notificato a tutti i legittimi assegnatari dei posteggi, va dunque classificata come contingibile ed urgente, schedatura scaturita, anche, del citato art. 50 del D. Lgs 267/90 nella Ordinanza, ancora, dall’espressione in essa contenuta “immediata” e dal fatto che ha avuto efficacia nel momento stesso della sua emissione”

“Si da il caso che secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 16/04/2003, n° 1990 le Ordinanze contingibili ed urgenti devono far fronte a situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità non evitabili mediante il ricorso agli ordinari mezzi, ma utilizzando, ove possibili, misure che salvaguardino l’interesse pubblico con il minor sacrificio e/o danno di quello privato, mentre la situazione di pericolo deve essere eccezionale, accidentale, inaspettato, imprevedibile e non altrimenti fronteggiabile e deve essere attuale, recente e concreto. Occorre, inoltre, la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente così è stato sentenziato dal: Consiglio di Stato: sez. V, 8/05/2007, n° 2109, sez. VI, 27/02/2001, n° 1374, sez. V, 29/07/1998, n° 1128; TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 19/04/2007, n° 4992, TAR Toscana, sez. I, sentenza 23/02/2000, n° 323, TAR Piemonte, sez, I, sentenza 15/01/1998, n°12. Nel nostro caso il Sindaco con ordinanza n. 5 del giorno precedente alla ordinanza di sospensione a tempo indeterminato del mercato ha costruito il caso (…). Nell’Ordinanza preannuncia il temporaneo trasferimento del mercato nell’area del Campo Genova, ma, purtroppo, quell’area nello strumento urbanistico risulta residenziale ed una eventuale variante non è di competenza del Sindaco bensì del Consiglio comunale. Include poi nell’Ordinanza che gli Operatori sono morosi dimenticandosi che il recupero della morosità è disciplinato dall’art. 19 comma 3 di una legge dello Stato, la 241/1990 e che questa Organizzazione Sindacale di Categoria con nota del 21 novembre 2019 comunicava la volontà degli operatori di sanare la loro posizione debitoria. Situazione debitoria scaturita, a nostro giudizio, da una non corretta applicazione della tariffa richiesta della Società , anche questo errore è stato da noi evidenziato con nota del 12 aprile 2019 nella quale dimostravamo che la tariffa da applicarsi risulta essere pari ad € 0,26 al mq a giorno di mercato e non quella di € 0,37 che era richiesta dalla Assoservizi. Nell’Ordinanza il Sindaco dichiara di aver “Visto il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 77/2012”. Ma stranamente non ha verificato che il citato regolamento è obsoleto, antiquato, e contro legge, cosa da noi notificato con nota del 12 aprile 2019. Nel frattempo il Sindaco:

-non individua una nuova area urbanisticamente idonea alla specifica funzione;

-in assenza di evento eccezionale, imprevedibile, attuale e concreto sospende a tempo indeterminato l’attività del mercato frequentato da Operatori che con il loro reddito sostengono le proprie famiglie;

-non riporta nell’ordinanza una motivazione adeguatamente giustificata dall’Amministrazione comunale;

-non da un obbligatorio termine di scadenza all’Ordinanza contingibile ed urgente;

-determina un disservizio alla cittadinanza e arreca un grave danno economico ai quasi 400 operatori

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