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Si potrà andare nelle seconde case dopo il nuovo decreto 22 febbraio?

La domanda circola dopo il primo provvedimento del governo Draghi e in attesa del nuovo Dpcm in arrivo già nel weekend

Si potrà andare nelle seconde case dopo il nuovo decreto del 22 febbraio? La domanda circola da quando è stato approvato il primo provvedimento del governo Draghi su Covid-19 e in attesa del nuovo Dpcm che dovrebbe sostituire quello in vigore fino al 5 marzo. 

Si potrà andare nelle seconde case dopo il nuovo decreto 22 febbraio?

La risposta è sì, perché il decreto 22 febbraio non contiene nulla che lo vieti e quindi valgono le regole spiegate nella sezione Faq del sito di Palazzo Chigi da parte del governo Conte e che non sono ancora state modificate dal nuovo esecutivo. Ricapitolando, il decreto di Draghi - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - "introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" e quindi "In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone":

  • la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 
  • Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. 
  • Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. 
  • Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Il nuovo decreto di Draghi non fa quindi alcun accenno alle seconde case e al rientro possibile, e siccome il governo Conte a gennaio ha dato il via libera al rientro nelle seconde case questo significa che quelle regole sono ancora in vigore.

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Cosa succede con le seconde case (anche fuori regione e nelle zone rosse) dopo il decreto 22 febbraio

Tecnicamente quindi per ora sono in vigore le stesse regole sulle seconde case anche fuori regione e nelle zone rosse che erano in vigore prima del decreto 22 febbraio. Ovvero quelle spiegate da Palazzo Chigi nelle Faq sul sito del governo.

Le faq

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica). Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

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