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Riapertura delle scuole ad Avellino e limitazione delle attività commerciali: ecco l'ordinanza

I dettagli dell'ordinanza firmata dal sindaco Festa

Nuova ordinanza firmata dal sindaco di Avellino Gianluca Festa, connessa alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale a decorrere dal 15 settembre 2021, data di riapertura degli istituti scolastici.

I dettagli dell'ordinanza

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale a decorrere dal 15 settembre 2021 , data di riapertura degli istituti scolastici.

Visti

  • i provvedimenti governativi e legislativi medio tempore emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure urgenti a livello nazionale e locale, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.
  • il D.L. n.2 del 4/01/2021;
  • l'O.M. Ministero della Salute del 18/06/2021;
  • il D.L. del 23/7/2021 art.51;
  • il D.L.           del 06/8/2021;
  • l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30/08/2021 ;
  • il Piano Operativo trasmesso dalla Prefettura di Avellino in data 10/9/2021; - la nota della Prefettura di Avellino Prot.n. 67314 del 14/9/2021 ;

Considerato:

l . "che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.00.

2. che sono escluse dall 'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie, cartolibrerie, i bar, i supermercati, i negozi di generi alimentari ed ogni esercizio commerciale riconducibile ad attività connotate dai caratteri dell'urgenza e della prima necessità. Tali limitazioni si applicheranno a decol•rere dal 1 5 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA dal 15 settembre 2021 e fino a nuova Ordinanza:

che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie, le cartolibrerie, i bar, i supermercati, i negozi di generi alimentari ed ogni esercizio commerciale riconducibile ad attività connotate dai caratteri dell'urgenza e della prima necessità.

Tali limitazioni si applicheranno dal 15 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì. Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 15 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, e fino a nuova Ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

La trasmissione della presente Ordinanza alla: Prefettura di Avellino, Questura di Avellino, Comando Carabinieri di Avellino, Comando Guardia di Finanza di Avellino, Comando Polizia Municipale di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio alla stampa locale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

  • ricorso avanti al T.A.R. della Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

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