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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Limitazione della circolazione di auto ad Avellino, ecco l'ordinanza di Festa

Il testo integrale dell'ordinanza N. 1839

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Campania ha sottoscritto, in data 11/02/2021, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare specifico accordo di programma, per l'adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Campania, nel quale all'art. 2 si prevede: "1. Ai fini del presente accordo, la Regione Campania si impegna a:

a) prevedere, nel piano regionale di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° febbraio 2021, dal lunedì al venerdi, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria NI, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”; tale limitazione è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 1”. Entro il 1° gennaio 2022, la limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” ed è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale a "Euro 2”. La limitazione è estesa alla categoria “Euro 5" entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PMIO o del biossido di azoto NO2";

— la Regione Campania con la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28/09/2021 ha provveduto all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;

Ritenuto nello spirito di collaborazione già instaurato con i precedenti protocolli in materia stipulati presso la Prefettura di Avellino, al fine di dare maggiore efficacia ai provvedimenti dell'area urbana di Avellino, necessario il concorso all'applicazione delle misure di contrasto all'inquinamento tra la Città di Avellino ed i Comuni dell'hinterland all'uopo convocati dalla Prefettura e rientranti nell'area;

Preso atto delle risultanze e delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Avellino nell'ambito del contrasto all'inquinamento dell'aria nella città di Avellino e nei Comuni dell'hinterland

- Interventi sul traffico; Visto il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 nr. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa” ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 testualmente recita "... Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ...";

Visto l'art. 7, comma 1, lettere a) eb) del Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Ritenuto, altresì, che tale provvedimento è posto comunque a tutela della salute pubblica per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza; Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833;

Visto il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 - art. 117;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - art. 50;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

Acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente del Settore Ambiente e del Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

 - Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

1. dal 1° dicembre al 15 dicembre 2021, in via temporanea e sperimentale, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì è vietata la circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli (e dei veicoli commerciali Ni veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t, N2 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t e N3 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12), salvo le eccezioni sotto indicate, fino ad Euro 3 compreso, su tutto il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: tratto autostradale A16, S.S. 7 bis, Via Don Giovanni Festa (Bonatti), SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia dall'incrocio con Via Perrottelli fino alla rotatoria, S.P. 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma;

2. di riservarsi, in relazione all'andamento dei dati di rilevazione delle centraline, così come monitorati dall'ARPAC di Avellino, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi qualora se ne ravvisassero gli estremi;

3. di installare la segnaletica temporanea con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città ed in altrettanti punti strategici. Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285. Sono escluse dal divieto di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie:

a) veicoli di servizio dei giornalisti nell'esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all'informazione;

b) veicoli ad emissione nulla;

c) veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;

d) veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano - GPL);

e) autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;

f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

g) veicoli al vizio di portatori di disabili muniti di contrassegno;

h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria ivi compreso la somministrazione dei vaccini;

i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;

j) veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia;

k) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, della Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;

l) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

m) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

n) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

o) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza;

p) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale, idrica, fognaria, depurazione, gas, energia elettrica, telefonia;

q) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e ritorno;

r) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;

s) veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;

t) veicoli classificati macchine agricole e macchine operatrici ai sensi degli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285;

u) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;

v) veicoli al servizio dei clienti delle strutture ricettive solo ed esclusivamente per raggiungere la sede delle stesse;

w) veicoli utilizzati dagli esercizi commerciali per l'attività di consegna a domicilio.

DISPONE

 1) La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avellino e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale;

2) La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando della Guardia di Finanza di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Avellino e al Comando della Polizia Locale;

DEMANDA di assicurare il rispetto della presente Ordinanza agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 nr. 285.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

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