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Ufficializzata l'ordinanza anti-smog ad Avellino

Ecco tutti gli obblighi per automobilisti e privati

In data odierna, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha firmato l’ordinanza che dovrebbe limitare il limite di sforamento delle Pm10. 

Comune di Avellino

ORDINANZA N. 36 dell' 1/02/2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;

-                che il D.Lgs no 155/2010 — di recepimento della direttiva 2008/50/CE — ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;

-                che il D.Lgs no 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti; - che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed Il dello stesso Decreto;

-                che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il <

-                che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 81 1 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.

CONSIDERATO:

che l'intero territorio nazionale, nello scorso gennaio, è stato interessato dalla presenza dell'anticiclone che ha provocato in gran parte dei capoluoghi di provincia ripetuti sforamenti delle concentrazioni medie giornaliere di PM IO, PM 2,5, etc., rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

-                che, al riguardo i provvedimenti di blocco del traffico adottati dai suddetti comuni non hanno sortito effetti significativi relativi al contenimento delle concentrazioni medie giornaliere di PM IO, PM 2,5, etc., rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente,

che tale condizione metereologica si è registrata anche ad Avellino, che già risente di una immodificabile e penalizzante conformazione morfologica, ed è stata peggiorata dall'assenza di piogge che ha comportato frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;

VISTI:

gli studi condotti dall'ISPRA che testimoniano che misure come la limitazione del traffico veicolare incidono in misura non superiore al 9%, mentre le voci più pesanti dell'inquinamento da PM sono il riscaldamento (3 8%) e l'industria (1 1, 1 %);

-                gli ultimi studi condotti dall'IlA (Istituto sull'lnquinamento Atmosferico) del Cnr sui fattori che incidono sulla qualità dell'aria, dai quali si rileva che misure come la limitazione del traffico veicolare incidono a regime in misura davvero marginale e, pertanto, invitano ad individuare nuove soluzioni che, invece, agiscano efficacemente ed in maniera sensata a lungo termine;

-                gli studi condotti dall'Università ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna che, come il CNR, da studi condotti ha evidenziato che le il contributo all'inquinamento da PM IO attribuibile alle automobili si limita a quote relativamente contenute, mentre le osservazioni empiriche evidenziano una quota di notevole rilevanza del particolato aeriforme dovuto all'inquinamento industriale e ai riscaldamenti;

ASSUNTO

-                che, anche alla luce dei citati studi scientifici, i particolato Pm10 ed il particolato PM2,5 risultano essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive, principalmente dovuto, al riscaldamento degli edifici, alla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, agli abbruciamenti di biomasse in agricoltura, alle emissioni provenienti dal ciclo industriale ed in parte residuale agli scarichi dei veicoli;

TENUTO CONTO

-                che nell'anno 2019, con le Ordinanze n. 42, 56, 112 e 161, sono state poste in essere da Questa Amministrazione misure atte alla mitigazione dell'emissione di sostanze inquinanti attraverso l'istituzione di limitazioni alla circolazione di autovetture, le quali non hanno sortito grossi risultati;

-                che le Linee guida per la predisposizione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria in Italia, approvate dall'APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente stabiliscono l' Area di rappresentatività (raggio dell'area) delle diverse tipologie di stazioni (Criteria for Euroairnet, 1999) da cui si evince che: Il numero minimo dei punti fissi di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di S02, NOx, PM IO, piombo, benzene e CO è pari a I ogni 249.999 abitanti;

In riferimento alla determinazione del numero minimo di punti di campionamento al fine della valutazione della conformità ai valori limite per la protezione degli ecosistemi ( D.M. 60/02) stabilisce i criteri sotto riportati. Se i livelli superano la soglia di valutazione superiore e inferiore è pari a I stazione per 20.000 km2 ;

 che, quindi, le postazioni attualmente attive nel territorio comunale sono due e, pertanto, registrano i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria non solo della città di Avellino, ma di un numero di abitanti pari almeno a 249.999 ( gli abitanti della sola città di Avellino al 31/08/2019 risultano essere 53.809) e ad una estensione di superficie almeno di 20.000 Km2 (la sola città di Avellino è pari a 30,55 Km2), in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

DATO ATTO

-                che l'Amministrazione di Avellino, con deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 10/10/2014, ha approvato le "Misure per il contenimento dell 'inquinamento atmosferico. Variazione degli stalli di sosta per lo stazionamento degli autobus al fine di contrastare in maniera risolutiva il fenomeno dell'inquinamento ambientale, ritenendo indispensabile realizzare interventi strutturali, diretti a cambiare radicalmente il concetto di mobilità cittadina, puntando sulla mobilità sostenibile;

-                che in prosecuzione ed in attuazione di tale indirizzo, con Ordinanza n. 5 del 03/01/2020 ad oggetto "temporaneo stazionamento dei bus nel piazzale degli Irpini", il Sindaco ha disposto la delocalizzazione del Terminal Bus cittadino, anche in considerazione della esigenza di provvedere a mettere in campo iniziative che andassero ad incidere sul pur marginale fattore al quale è stata scientificamente attribuita una delle cause degli sforamenti delle concentrazioni medie giornaliere di PM IO, PM 2,5, etc. , rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATA

la necessità del presente provvedimento per salvaguardare e preservare la salute pubblica;

VISTI:

-                gli artt. 50 e 54 del TUEL;

ACQUISITI:

 i pareri favorevoli del Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente, del Comandante di Polizia

Municipale, del Dirigente all 'Urbanistica e del Dirigente alle Attività Produttive

ORDINA

Il rispetto delle seguenti misure:

1. Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione delle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti e i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell'80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili).

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM 1 0, ditta installatrice, copia della dichiarazione di conformità fornita dall'installatore.

L'inosservanza delle misure di cui al punto 1 sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall'accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell'esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell'attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

2.      Combustione di biomasse solide per impianti ed apparecchi domestici

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria.

I possessori di tali impianti sono autorizzati all'utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno 1'80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 31/05/2020 di aver installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato.

L'inosservanza delle misure di cui al punto 2 sarà ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00 stabilendo una somma minima pari a € 250,00. Trascorsi 30 giorni dall'accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, verrà inibito l'uso degli apparecchi a biomasssa solida fino a quando il proprietario non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

3.      Utilizzo di biomasse a pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi per i quali è consentita l'accensione ai sensi dei punti precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità Al e A2 del combustibile.

4.      Manutenzione degli impianti

Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati.

L'inosservanza delle misure di cui al punto 5 sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

5.      Divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 29/02/2020; L'inosservanza delle misure di cui al punto 6 sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da va da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo una somma minima pari a € 250,00.

6.      Il controllo delle emissioni dei veicoli in atmosfera attraverso l'utilizzo dell'OPACIMETRO, in dotazione del Comando di Polizia Municipale, fino al 29/02/2020.

è uno strumento utilizzato per determinare la quantità di idrocarburi e gas di scarico emessi nell 'aria dai motori delle autovetture. L'analisi dei gas di scarico Cleve rispettare i valori limite delle .rispettive carte cli circolazione.

L'inosservanza delle misure di cui al punto 7 sarà punita ai sensi dell'art. 71, comma 1 e 6 del CDS con una sanzione pari a € 87,00 e prevede, altresì, l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso l' Ufficio della Motorizzazione

Civile.

RENDE NOTO

Che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente ordinanza, verifiche periodiche sull 'andamento dei parametri dell 'inquinamento atmosferico al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative

DISPONE

-                 che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull 'ottemperanza del presente provvedimento;

-                 che la presente ordinanza sia trasmessa al Servizio Attività Produttive e al Servizio Urbanistica, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento;

-                 che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.

-                 che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva 

SI AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ARPAC,

Azienda Citta' Servizi S.r.l.

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