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Faq nuovo Dpcm: regole sugli spostamenti, asporto e funerali (e ci sono altre novità)

Dopo giorni di naturali punti di domanda e versioni ufficiose, c'è finalmente chiarezza su chi può recarsi nella propria casa di vacanza. Tutti i dettagli anche sui limiti per l'asporto, i funerali, le attività sportive in zona gialla, i musei, la caccia e la pesca

Si delineano con la chiarezza doverosa i confini dell'ultimo decreto del 14 gennaio con tutte le misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 in Italia. Dopo giorni (quasi una settimana) di naturali punti di domanda e versioni ufficiose, ci sono le Faq (Frequently asked questions: domande poste frequentemente) a cui dà risposta direttamente il governo, che fanno finalmente chiarezza sugli spostamenti verso le seconde case dopo l'ultimo Dpcm di metà gennaio, ma non solo: ci sono, adesso nero su bianco, anche le regole e i dettagli relativi ai limiti per l'asporto, gli  spostamenti per i funerali, le attività sportive e altro ancora. Partiamo però dall'argomento più dibattuto: le seconde case.

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Nuovo Dpcm e spostamenti verso le seconde case; le Faq del governo

Si possono raggiungere le seconde case anche si esse si trovano in un'altra regione in zona rossa, arancione e gialla, ma a una condizione: lo possono fare solo coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al 'rientro' e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare "rientro", appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".

Quindi il titolo, che diventa il requisito minimo e necessario, per recarsi nella seconda casa, "per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021". Insomma, non si può affittare adesso, 21 gennaio, una seconda casa fuori regione per procedere poi allo spostamento. Tanto l’atto di proprietà quanto il contratto d’affitto devono essere antecedenti al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm. Vengono dunque esclusi, si legge tra le Faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione): esclusione secca ed esplicitata quindi degli affitti per brevi periodi di tempo.

Chi può andare nelle seconde case in zona rossa, arancione o gialla

Ovviamente, "la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo". Nelle seconde case possono andare solo i familiari conviventi, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o tantomeno amici e conoscenti. Se una famiglia convive in una casa di vacanze con i nonni che sono i proprietari è tutto ok.

Ci saranno controlli? La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. Come ormai abbiamo imparato, la veridicità di quanto scritto nelle autocertificazioni può essere oggetto di controlli successivi: una eventuale dichiarazione falsa costituisce reato. La novità più attesa di tutte le Faq pubblicata nella serata del 20 gennaio riguarda proprio gli spostamenti verso le abitazioni di vacanza, perché il testo aveva eliminato il divieto finora previsto. Ultima annotazione: non è necessario portare con sé il titolo di proprietà o il contratto di affitto: basterà sempre l'autocertificazione. 

Gli spostamenti tra regioni e gli accompagnatori consentiti

Gli spostamenti tra regioni sono vietati fino al 15 febbraio 2021. A meno di urgenze vere, quindi motivi di salute - lavoro - necessità, secondo l'ormai rituale formula. In tal caso, se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Se l'accompagnatore e l'accompagnato non sono conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Se e solo se queste condizioni sono rispettate, l'accompagnatore è giustificato allo spostamento secondo le nuove Faq del governo. 

In seguito al nuovo decreto in ogni caso il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, "esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute". C'è anche un accenno alla scuola nelle Faq. Tale transito infatti è consentito anche "se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista".

Faq: asporto, caccia, pesca, sport in zona gialla, musei e funerali

Per quel che riguarda lo sport, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per quel che riguarda la sola area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli". Le Faq ricordano anche come restino chiusi i musei, mentre caccia e pesca sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune, vietate del tutto in area rossa.  Ricordiamo comunque che l’attività motoria è sempre consentita, solo all’aperto e in forma individuale, qualsiasi sia il colore della regione.

Funerali 

Su questo ulteriore punto i dubbi non c'erano (o quasi), vista l'urgenza evidente: viene esplicitato in ogni caso nelle Faq che sono ammessi gli spostamenti tra regioni in zona rossa arancione e gialla per i funerali dei parenti. "La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".

Asporto 

"La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)", nello specifico per tutte le aree. "La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti". Se si vanno a leggere le rispettive sezioni delle Faq sulla zona arancione e rossa si nota come sia specificato che "è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati".

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