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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Montoro, scatta il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine

Ecco la nuova ordinanza del sindaco Giaquinto: previste multe che possono arrivare anche a qualche migliaia di euro

A Montoro, scatta il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, dalle 22 alle 6. Il sindaco, Girolamo Giaquinto, ha firmato l'ordinanza che prevede misure pesantissime per i trasgressori.

Di seguito, riportiamo il testo integrale dell'ordinanza.

L'ordinanza di Giaquinto: previste multe pesanti in caso di infrazione delle norme

Il Sindaco con propria ordinanza nr. 76/2020 ha disposto in tutto il territorio comunale :

1. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di qualsiasi altra bevanda o alimenti in genere, con contenitore di vetro e/o metallo, da parte degli esercizi commerciali e pubblici, su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché Circoli privati, associazioni ecc., nella fascia oraria dalle ore 22.00 e sino alla chiusura notturna o comunque fino alle 06.00 successive ed in tutti gli orari concomitanti con manifestazioni in genere;

2. Il divieto di recare al seguito, da parte dei cittadini, in aree pubbliche ed in aree soggette a manifestazioni in genere, bevande alcoliche di qualunque gradazione, e di qualsiasi altra bevanda con contenitore di vetro e/o metallo dalle ore 22.00 e sino alle 06.00 successive ed in tutti gli orari concomitanti con manifestazioni in genere;

DISPONE ALTRESI'

che gli esercenti le attività soggette ai divieti di che trattasi, sono tenuti a rendere noto al pubblico detti divieti mediante appositi cartelli ben visibili, posti all’interno delle superfici dell'esercizio, ed analogamente sono sottoposti allo stesso obbligo gli organizzatori di manifestazioni in genere con particolare riguardo ove prevista attività di somministrazione

Con lo stesso provvedimento il Sindaco ha rammentato altresì che è vietato vendere e/o somministrare bevande alcooliche a minori, a norma della Legge 30 marzo 2001, n.125, art 14-ter, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2017 nr. 48, evidenziando che "Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 e 2 della presente Ordinanza siano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che sia sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente attività di vendita e/o somministrazione vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente Ordinanza e da 15 a 30 gg. qualora allo stesso venga contestata ulteriore violazione;

CHE per la somministrazione di bevande alcooliche ai minori, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 €uro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a 2000 €uro con la sospensione dell'attività sino a tre mesi".

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