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Feste di Natale e consumo di alcolici: l'ordinanza del sindaco Festa

Divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro, con decorrenza immediata e sino all’8 gennaio 2023

Ecco l'ordinanza n. 607/2022 relativa al divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro, con decorrenza immediata e sino all’8 gennaio 2023.

IL SINDACO

CONSIDERATO

  • che tale periodo richiama un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si svolgeranno iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di bevande;

  • che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano; 

  • che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani avventori;

  • che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017, prevede l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

RITENUTO

  • urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone, nonchè atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico; 

  • evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

  • evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;

  • che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

RILEVATA

  • la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

RITENUTO

  • adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;   

  • che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

VISTI

  • la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19 attualmente vigente;

  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,

comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”

comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della citta interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a trenata giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

  • il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”;

  • la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

  • il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;

  • il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24 maggio 2019;

  • il Piano Dehors approvato con Deliberazione C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020;

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino all’ 8 gennaio 2023 su tutto il territorio comunale:

  1. dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;

  1. in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

  1. ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il sindaco Gianluca Festa

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