Covid, ecco il nuovo Dpcm di Natale: regole e divieti
Nel governo passa la linea dura: stop spostamenti tra le Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio
Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 2 dicembre n.158 che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. La norma è stata pubblicata ieri notte sulla Gazzetta Ufficiale ed è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020. In particolare, il decreto legge decide lo stop agli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio e impedisce anche di spostarsi nelle seconde case.
Dpcm Natale 2020, ecco il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni e comuni
Il testo stabilisce anche il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. E lo fa perché le norme contenute nel Dpcm 3 dicembre avranno una scadenza superiore ai trenta giorni. Nel decreto legge si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Come si era fatto osservare a inizio settimana, chi vorrà spostarsi tra regioni diverse o andare nelle seconde case - sempre che le altre norme in vigore lo consentano - dovrà quindi farlo qualche giorno prima ma non sarà costretto a tornare alla fine del periodo perché, come specifica il comunicato della presidenza del consiglio dei ministri, sarà sempre possibile rientrare a casa.
Il testo del decreto legge n.158 che chiude l'Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio
Per le regioni in fascia gialla sarà quindi possibile oltrepassare i confini regionali fino al 20 dicembre, è consentito anche il trasferimento nelle seconde case dove si potrà rimanere facendo poi ritorno presso la residenza o il domicilio. Per chi si trova in zona rossa o arancione sarà sempre possibile fare ritorno nella propria abitazione di residenza e presso il domicilio.
Il testo del decreto legge n 158 è composto di un solo articolo in tre commi:
Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
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