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Mercoledì, 17 Aprile 2024
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Coronavirus, nuova ordinanza: "Stop spostamenti da Nord a Sud"

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze

L'ultima ordinanza firmata dal Ministero della Salute contiene una importante novità: vengono vietati gli spostamenti per rientrare verso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 La norma arriva dopo la richiesta dei governatori del Sud per evitare un nuovo "esodo" da Nord. Da domani saranno vietati i movimenti fuori dal proprio comune eccetto che per lavoro, spesa e necessità di salute, mentre prima era consentito tornare per il periodo dell'emergenza nei luoghi di residenza e abitazione

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019. 

Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020​ Si trasmette in allegato l'Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco le misure adottate: 

 1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento; 

- compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.

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