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Coronavirus, nuova ordinanza: cantieri chiusi e uffici pubblici limitati

E’ quanto prevede una nuova ordinanza (la numero 19 del 20 marzo 2020) della Regione Campania firmata dal presidente Vincenzo De Luca

Cantieri chiusi fino al 3 aprile, tranne quelli legati ad attività pubbliche e a quelle sanitari, e presenza limitata del personale negli uffici pubblici presenti sul territorio della Campania. E’ quanto prevede una nuova ordinanza (la numero 19 del 20 marzo 2020) della Regione Campania firmata dal presidente Vincenzo De Luca.

Nello specifico 

Si richiamano:

“le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamenten indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti. 

Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020:

- è sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza;

- per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza”.

Per il testo completo dell’ordinanza da scaricare clicca qui

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