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Coronavirus ad Avellino: nuova ordinanza del sindaco Festa

Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19

Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attivita di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche. 

Ordinanza n. 554 del 10 settembre 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 50 del D. Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 1 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e contestuale emanazione del D.L. n. 83/2020 del 30 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 che ha disposto, con efficacia dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020, in particolare all'art. 1 comma 6 lett. ff) che "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee giuda applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghP';

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 che ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 71 del 09/09/2020, che conferma sull'intero teritorio regionale, per il periodo dal 9 settembre 2020 al 24 settembre 2020, le misure, già prorogate con l'Ordinanza n. 66 dell'8 agosto 2020, disposte con le Ordinanze n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze n. 56 del 12 giugno, n. 59 del 1 luglio e n. 61 dell'8 luglio 2020, nonché dell'Ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020, per cui sino al 24 settembre 2020 si applicano le seguenti disposizioni "1.8) resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22:00, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; 1.9) dalle ore 22:00 alle ore 06:00, èfatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte alpubblico, ivi comprese le ville ed iparchi comunalr:

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme nazionali, dalle ordinanze della Razione Campania e relative Linee Guida allegate;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione nelle ore serali dei fine settimana e nel centro cittadino, in particolare lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via De Concilij, Via Tuoro Cappuccini e nelle zone di assidua frequentazione giovanile, nonché episodi di abuso di bevande alcoliche;

CONSIDERATO altresì che la vendita di bevande alcolicheed il loro consumo possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l' abbandôno dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinarela possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili;

RITENUTO, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978; gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; il D. Lgs. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive unodifiche ed integrazioni,

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2020 per le giornate di venerdì sabato e domenica su tutto il territorio comunale:

  1. dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;
  2. dalle ore 19:00 1'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;
  3. in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;
  4. ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 no 19, così come modificato dalla Legge di conversione 11035/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino. è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del preseute provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

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